(massima n. 1)
Il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacitą di agire che incide sullo "status" della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Le peculiaritą di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilitą degli interessi coinvolti, e specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 cod. civ.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 cod. proc. civ.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 cod. civ. e art. 714 cod. proc. civ.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il pił idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una pił penetrante ricerca della veritą, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili. Da tanto deriva che anche nel processo di interdizione o di inabilitazione č ammissibile la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non pił necessaria. (Nella specie la corte d'appello, pronunciando sull'appello del solo P.M., aveva dichiarato essere venuta meno la materia del contendere in relazione al giudizio di impugnazione, una volta preso atto che l'impugnante - che in primo grado aveva promosso il giudizio di interdizione - all'esito dei nuovi accertamenti tecnici aveva concluso per la insussistenza di elementi idonei a giustificare il mutamento della pronuncia di inabilitazione adottata dal primo giudice in quella di interdizione; che l'interdicendo aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata e che l'interveniente non aveva proposto appello incidentale, limitandosi a formulare valutazioni critiche avverso una parte della motivazione della sentenza del tribunale. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto la legittimitą di tale declaratoria).