Cass. civ. n. 17590/2019
In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della "vocatio in ius".
Cass. civ. n. 16858/2018
La memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata dal ricorrente nel termine assegnato nell'ordinanza presidenziale, ove contenga domande nuove, deve, a pena di inammissibilità della domanda, essere notificata al convenuto che non sia costituito in giudizio al momento del deposito della memoria, in applicazione del principio generale, stabilito dall'art. 292 c.p.c., secondo cui è necessaria la notificazione delle domande nuove alla parte non costituita.
Cass. civ. n. 15416/2014
Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena.
Cass. civ. n. 21293/2007
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, non è configurabile un generale potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori, essendo al giudice consentito di derogare alle regole generali sull'onere della prova solo nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, che ricorrono nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ai sensi dell'art. 155, settimo comma, c.c., ma non anche nell'ipotesi in cui si intenda dare dimostrazione della esistenza di comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.
Cass. civ. n. 14974/2007
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è ritualmente proposta con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, senza che rilevi la circostanza che in un ricorso, poi abbandonato, con il quale la stessa parte aveva precedentemente chiesto la separazione personale dal coniuge, non fosse stata proposta domanda di addebito; la decadenza maturata in tale diverso giudizio ha difatti valenza unicamente processuale (in relazione alle preclusioni nascenti dalla disciplina dettata dall'art. 183 c.p.c.), e non anche sostanziale, sicché non impedisce la proposizione della domanda di addebito in un diverso processo.
Cass. civ. n. 10914/2002
All'esito delle modifiche apportate all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (applicabili anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, in virtù e nei limiti della disposizione di cui all'art. 23), così nei giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla disciplina del processo civile di cognizione dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, come nei giudizi introdotti successivamente ad esse, alla natura fin dall'origine contenziosa dei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio, non si accompagna la caratterizzabilità della stessa udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, in termini corrispondenti (nel caso il fallimento del tentativo di conciliazione) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 c.p.c.; ciò in quanto, anche in un tal caso, la fase presidenziale si rivela successivamente indirizzata soltanto all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed alla nomina del giudice istruttore, con relativa fissazione dell'udienza di comparizione innanzi a lui. Da ciò consegue, fra l'altro, che, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione rilevante ai sensi dell'art. 180 c.p.c. e degli artt. 166 e 167 c.p.c., debba intendersi esclusivamente quella innanzi al G.I. nominato all'esito della fase presidenziale.