(massima n. 1)
La memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata dal ricorrente nel termine assegnato nell'ordinanza presidenziale, ove contenga domande nuove, deve, a pena di inammissibilitą della domanda, essere notificata al convenuto che non sia costituito in giudizio al momento del deposito della memoria, in applicazione del principio generale, stabilito dall'art. 292 c.p.c., secondo cui č necessaria la notificazione delle domande nuove alla parte non costituita.