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Articolo 690 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pronuncia sui provvedimenti immediati

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 690 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.]

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