[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.]