Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue (1)(2).
Note
Tale articolo prevedeva che il giudice, su istanza del convenuto, disponesse il versamento di una cauzione per il rimborso delle spese da parte dell'attore non ammesso al gratuito patrocinio, nel timore che la condanna al rimborso delle spese potesse restare ineseguita. La Corte cost. ha dichiarato l'articolo in questione incostituzionale perché contrario al principio dell'eguaglianza e perché poneva un limite al diritto di azione.