1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 98 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.