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Articolo 7 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Disposizioni di rinvio

Dispositivo dell'art. 7 Codice di giustizia contabile

1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali(1).

2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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