1. Le unitā da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione č obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
1. Le unitā da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione č obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
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