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Articolo 192 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Disposizioni applicabili

Dispositivo dell'art. 192 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.

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