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Articolo 11 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 08/05/2024]

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

Dispositivo dell'art. 11 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98 septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis.

5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:

  1. a) il nome del fornitore;
  2. b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione;
  3. c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;
  4. d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
  5. e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
  6. f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
  7. g) gli Stati membri interessati;
  8. h) la data presunta di inizio dell'attività;
  9. i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;
  10. l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.

6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica per il tramite dell'Autorità, ciascuna notifica ricevuta.

7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98 septiesdecies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.

10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 14. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti(1)(2).

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 8, lettere da a) a f) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.
(2) Il comma 10 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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