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Articolo 287 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Esercizio dell'azione di risarcimento

Dispositivo dell'art. 287 Codice delle assicurazioni private

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c-bis), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno(1).

2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.

3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.

4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.

5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione o altro soggetto che gestisce la procedura cui è soggetta l'impresa(1).

Note

(1) I commi 1 e 5 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Massime relative all'art. 287 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 8136/2014

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, alla luce della disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis"applicabile), è ammissibile che una società assicuratrice venga contemporaneamente evocata in giudizio sia in proprio, quale incorporante l'assicuratore dell'autovettura del responsabile del sinistro,sia quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per l'ipotesi che il veicolo risulti privo di copertura assicurativa,in quanto fra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, agendo essa, quale impresa designata, per conto e con le finalità proprie della Consap-Gestione autonoma del F.G.V.S., su cui ricadono le conseguenze economiche del risarcimento.

Cass. civ. n. 9727/2012

In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale.

Cass. civ. n. 3716/2012

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta di risarcimento del danno che gli aventi diritto devono inviare all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 576 del 1978, applicabile "ratione temporis", costituisce una condizione di proponibilità della domanda, analoga a quella stabilita dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, il cui difetto è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, col solo limite della formazione del giudicato interno; il privilegio in tal modo accordato all'impresa cessionaria del portafoglio non viola l'art. 3 Cost., in quanto giustificato dall'esigenza di consentire a quell'impresa gli accertamenti necessari per promuovere l'amichevole composizione delle controversie.

Cass. civ. n. 1202/2007

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, la tutela del soggetto danneggiato è assicurata, oltre che dall'attribuzione allo stesso dell'azione diretta contro l'assicuratore, anche dalle deroghe apportate alle norme della legge fallimentare nell'ipotesi in cui l'assicuratore, successivamente all'evento dannoso, sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa ; in quest'ipotesi, la liquidazione dei danni è effettuata non nella sede concorsuale ma dall'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969, per il territorio in cui il sinistro è avvenuto, e nel relativo giudizio deve essere convenuto anche il commissiario liquidatore dell'impresa assicuratrice, il quale ha la qualità di litisconsorte necessario anche se nei suoi confronti la sentenza ha valore di mero accertamento, persistendo l'improponibilità delle azioni individuali di condanna.

Cass. civ. n. 18091/2005

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. con modif. nella legge 24 novembre 1978, n. 738), il processo, che sia interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'Ina — Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada — senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del citato D.L. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi. Ne deriva che, non palesandosi come necessaria la preventiva richiesta di risarcimento alla compagnia cessionaria e rimanendo questa obbligata secondo le stesse modalità previste per la società successivamente posta in liquidazione coatta, la società che partecipa al giudizio quale compagnia cessionaria in causa pendente non può invocare la dilazione in relazione allo spatium deliberandi dei centottanta giorni, consentita nella richiamata ipotesi diversa. La stessa, peraltro, è tenuta a rispondere, nei confronti dei danneggiati, anche del maggior danno da cosiddetta mala gestio per interessi e rivalutazione, conseguente alla condotta defatigatoria dell'impresa posta in liquidazione, siccome per tali obbligazioni accessorie non opera il limite di risarcibilità del massimale, che attiene, invero, soltanto al debito principale.

Cass. civ. n. 21432/2004

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la richiesta di risarcimento danni che gli aventi diritti devono inviare all'impresa cessionaria del patrimonio dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 8 D.L. n. 576 del 1978, costituisce una condizione di proponibilità della domanda del tutto analoga a quella stabilita dall'art. 22 legge n. 990 del 1969, il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità con il solo limite della formazione del giudicato interno.

Cass. civ. n. 7535/2003

L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, tenuta a rispondere dei danni per conto della gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada, può essere considerata in mora, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, soltanto dopo la scadenza dello spatium deliberandi di sei mesi dal momento in cui il danneggiato invii la richiesta di risarcimento da tale norma prevista, anche in dovuto supero e duplicazione della richiesta ex art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che abbia preventivamente recapito all'assicuratore in bonis, con la conseguenza che la decorrenza della rivalutazione del massimale solo dallo spirare di quel maggiore termine può decorrere, e non da quello, più breve, fissato dal detto art. 22 della L. n. 990 del 1969, non applicabile al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Cass. civ. n. 212/2002

La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente alla ipotesi di giudizio promosso nei confronti delle imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche a quella in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio, poiché in tal caso, con riferimento all'opponibilità di cui all'art. 25 legge cit., è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario. Di tale comunicazione, peraltro, non può tenere luogo la notificazione della sentenza di primo grado eseguita nei confronti dell'impresa designata dopo la pronuncia della sentenza stessa, poiché detta impresa, giusta disposto dall'art. 25 legge cit., deve essere posta in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio già in corso, essendo il suo debito nei confronti del danneggiato potenzialmente destinato a non risultare del tutto soddisfatto dal regresso esercitabile nei confronti della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice originariamente convenuta in giudizio. Ne consegue che la sentenza così pronunciata deve considerarsi nulla, nonostante la notificazione all'impresa designata, per violazione della norma sulla comunicazione della pendenza del giudizio, anche se tale nullità non ne inficia l'attitudine a passare in regiudicata (sì da poter essere legittimamente eseguita anche nei confronti dell'impresa designata, salva opposizione in sede di processo di esecuzione da parte di quest'ultima).

Cass. civ. n. 5914/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la disposizione di cui all'art. 8 del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738) — nel disporre che, allorché l'impresa assicuratrice venga posta in liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione per il risarcimento può essere proposta prima che siano decorsi sei mesi dall'invio della richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio ovvero) nei riguardi del commissario liquidatore che sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni - è volta a consentire, (all'impresa cessionaria o) al commissario, uno spatium deliberandi adeguato; ne consegue che, ai fini del rispetto della prescrizione normativa, non rileva affatto l'imprecisione, nella richiesta di risarcimento spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, dell'indicazione di un destinatario impossibile, ma esclusivamente l'effettiva ricezione da parte dell'unico destinatario possibile. (Nella specie la raccomandata con avviso di ricevimento era stata ricevuta dall'effettivo destinatario, la società in liquidazione, benché indirizzata alla compagnia di assicurazioni in bonis, ma ormai in liquidazione coatta amministrativa; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la impugnata sentenza del giudice di pace fosse affetta dal denunciato vizio di motivazione meramente apparente per non aver spiegato perché in tal caso la raccomandata, nonostante l'errore nell'indicazione del destinatario, avesse pienamente svolto la funzione prescritta dalla norma citata).

Cass. civ. n. 2090/2000

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nell'ipotesi di soddisfacimento del danno con il sistema dell'impresa designata, la norma contenuta nell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, secondo la quale dev'essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, è applicabile sia nell'ipotesi che l'impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa prima dell'inizio della causa, sia qualora la liquidazione coatta intervenga dopo tale inizio.

Cass. civ. n. 10708/1999

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile, a norma degli artt. 9 e 13 D.L. n. 857/1976 convertito in legge n. 39/1977, nonché dell'art. 8 D.L. n. 578/1978 convertito in legge n. 738/1978, gli aventi diritto al risarcimento devono indirizzare formale richiesta in tal senso al commissario liquidatore e lasciar decorrere almeno sei mesi dall'invio di tale richiesta prima di proporre azione giudiziaria ; detta disposizione dall'invio di tale richiesta prima di proporre azione giudiziaria, in quanto incidente sulla proponibilità dell'azione, ha una natura processuale, onde il mancato rispetto di essa è censurabile in sede di legittimità anche in relazione a sentenza emessa secondo equità.

Cass. civ. n. 1131/1999

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, l'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978, convertito in L. n. 738 del 1978 — a norma del quale, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa cessionaria la richiesta di risarcimento con le modalità indicate nell'art. 22 della L. n. 990 del 1969, anche se una richiesta in tal senso sia stata in precedenza presentata all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, mentre è esclusa la proposizione di qualsiasi azione risarcitoria prima che siano decorsi sei mesi dall'invio delle richieste — trova applicazione soltanto relativamente all'ipotesi di azioni da iniziare ex novo, e non anche nel caso in cui la liquidazione coatta sopravvenga in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, che prosegua nei confronti dell'impresa cessionaria in nome dell'Ina — Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Cass. civ. n. 9197/1995

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, l'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978, convertito in L. n. 738 del 1978 — a norma del quale, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa cessionaria la richiesta di risarcimento con le modalità indicate nell'art. 22 della L. n. 990 del 1969, anche se una richiesta in tal senso sia stata in precedenza presentata all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ed esclude la proposizione di qualsiasi azione risarcitoria prima che siano decorsi sei mesi dall'invio delle richieste — trova applicazione nel caso in cui la procedura di liquidazione non sia intervenuta durante il giudizio di risarcimento, promosso dal danneggiato con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, e comporta che, prima del decorso del prescritto termine semestrale, riservato all'impresa cessionaria per procedere alla liquidazione dei danni, non possa profilarsi alcuna obbligazione ultranominale della detta impresa. Ne consegue che l'obbligo di questa stessa di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, anche oltre il limite del massimale, è configurabile soltanto dopo che sia decorso inutilmente lo spatium deliberandi di sei mesi, senza che essa impresa, nella sua qualità di rappresentante ex lege del Fondo di garanzia, abbia provveduto ad adempiere la sua obbligazione primaria di liquidare i danni, nonostante la precedente richiesta di risarcimento dei danneggiati la avesse posta in grado di valutare, con la normale diligenza, il fondamento della pretesa creditoria.

Cass. civ. n. 2313/1994

In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, la chiamata in garanzia formulata dal proprietario del veicolo e dal suo assicuratore, convenuti dal danneggiato, nei confronti dell'impresa designata alla gestione del Fondo per le vittime della strada, non è soggetta alla condizione di proponibilità di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, essendo l'ivi previsto invio preventivo di lettera raccomandata, contenente la richiesta di risarcimento, adempimento imposto soltanto al danneggiato.

Cass. civ. n. 524/1992

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere della preventiva richiesta, all'assicuratore, di risarcimento del danno, posto dall'art. 22, L. 24 dicembre 1969, n. 990 a carico del danneggiato che intenda esercitare l'azione giudiziaria, è adempiuto, in caso di impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, mediante la richiesta al commissario liquidatore che sia stato autorizzato, a norma dell'art. 9 del decreto legge n. 857 del 1976, a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in deroga all'art. 19, terzo comma, della L. n. 990 citata, non essendo necessaria ulteriore richiesta all'impresa designata sia perché è il commissario liquidatore della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa il soggetto che, avendone avuta la necessaria autorizzazione, deve procedere alla liquidazione del danno, sia perché l'impresa designata, dovendo provvedere, a norma del medesimo articolo 9, del D.L. n. 857 del 1976, all'assistenza tecnica del commissario liquidatore, deve ritenersi a conoscenza della richiesta trasmessa dal danneggiato al commissario liquidatore.

Cass. civ. n. 12645/1991

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione, con trasferimento del portafogli, e con riguardo all'art. 8 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576 (conv. in L. 24 novembre 1978 n. 738), che prevede la necessità della previa richiesta di risarcimento alla impresa cessionaria escludendo la proponibilità della domanda giudiziaria prima che siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione della richiesta medesima, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché il privilegio che la legge accorda con la predetta norma all'impresa cessionaria del portafoglio della società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa è giustificato dalla esigenza di assicurare alla predetta società la possibilità di eseguire gli accertamenti necessari per promuovere l'amichevole composizione della controversia, realizzando, così, anche l'interesse pubblico di favorire, prima del processo, tale composizione.

Cass. civ. n. 776/1989

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e di natanti qualora — in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice — venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento d'ufficio del suo portafoglio ad altra impresa secondo la previsione dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito con modificazioni in L. 24 novembre 1978, n. 738) nel giudizio stesso deve ritenersi ammissibile anche in grado d'appello non solo l'intervento ma pure la chiamata in causa dell'impresa cessionaria in nome dell'Ina (gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada) senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento e del decorso del termine di sei mesi dall'inizio della relativa istanza previsti dall'art. 8 del citato decreto legge con riguardo alle diverse ipotesi della instaurazione ex novo del giudizio, atteso che, in tale situazione, analoga a quella contemplata dall'art. 25 L. 24 novembre 1969, n. 990 con riferimento all'impresa designata a norma del precedente art. 20, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso per effetto della quale il Fondo di garanzia assume la qualità di parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in causa e sta in giudizio per il tramite dell'impresa cessionaria.

Cass. civ. n. 113/1986

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione con trasferimento di portafoglio, le disposizioni degli artt. 4 e 8 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738) nel disciplinare la obbligazione dell'impresa cessionaria di provvedere alla determinazione dei danni risarcibili dall'I.N.A. (gestione autonoma del «fondo di garanzia per le vittime della strada»), ove la procedura di liquidazione non sia intervenuta durante il giudizio per il risarcimento da parte del danneggiato, prevedono la necessità della previa richiesta risarcitoria alla detta impresa da parte degli aventi diritto con la modalità di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ancorché la stessa sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione, concedendo alla impresa cessionaria il termine di sei mesi per provvedervi; pertanto prima dell'invio di detta richiesta e del decorso dei sei mesi non è configurabile un'obbligazione per interessi moratori, al di là del massimale di polizza dell'impresa cessionaria per inadempimento o tardivo adempimento dell'obbligazione di provvedere alla liquidazione del sinistro.

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