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Articolo 283 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

Dispositivo dell'art. 283 Codice delle assicurazioni private

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

  1. a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
  2. b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
  3. c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
  4. c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
  5. d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
  6. d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
  7. d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo(1).

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel Regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea(1).

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, che ha disposto la modifica dei commi 1, lettera c), 2 e 4 e l'introduzione della lettera c-bis) al comma 1 e del comma 5-bis.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera m)) che "al comma 2, terzo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)»". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Massime relative all'art. 283 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 3637/2013

I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall'art. 21, comma 2, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell'art. 283 d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), attraverso il rinvio alle previsioni del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, operano solo per i danni patrimoniali, ma non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è obbligato a risarcire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina ordinaria.

Cass. civ. n. 9939/2012

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.

Cass. civ. n. 9727/2012

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (nella specie applicabile ratione temporis) risponde del danno da mala gestio solo nei limiti del massimale di legge rivalutato, a nulla rilevando che la polizza stipulata dall'impresa posta in liquidazione prevedesse un massimale maggiore: e ciò non solo nell'ipotesi in cui sia stata l'impresa designata a ritardare colpevolmente il pagamento dell'indennizzo, ma anche nel caso in cui il ritardo fosse ascrivibile all'assicuratore in bonis.

Cass. civ. n. 18401/2009

Se un veicolo a motore non soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile viene modificato illegittimamente, e la trasformazione ne determini l'inclusione in altra categoria di mezzi per il quale sia invece prescritto tale obbligo, del sinistro causato da tale veicolo deve rispondere, ai fini risarcitori nei confronti dei terzi, l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendosi ritenere determinato da veicolo non coperto da assicurazione, ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990. (Fattispecie relativa a sinistro avvenuto prima dell'introduzione dell'obbligo assicurativo per i ciclomotori, e causato da un ciclomotore la cui cilindrata era stata illegittimamente aumentata).

Cass. civ. n. 16455/2009

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata; ne consegue che l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ove intenda impugnare la sentenza di merito la quale l'abbia condannata a pagare una somma superiore al massimale di legge, non può limitarsi a dedurre tale eccedenza, ma, in presenza di più persone danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna ha comportato il superamento sia del massimale per ogni persona danneggiata, sia del massimale catastrofale.

Cass. civ. n. 15376/2009

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1° maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).

Cass. civ. n. 10301/2009

L'istituto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della medesima legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicchè l'obbligazione che scaturisce a carico del Fondo nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato, ed anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità del Fondo di garanzia per i danni subiti dal conducente di un motociclo, il quale, tentando di sfuggire ad un tentativo di rapina da parte di malviventi a bordo di un altro motociclo, era finito nell'opposto corsia di marcia, entrando in collisione con un'autovettura proveniente in senso inverso).

Cass. civ. n. 21744/2006

L'autonoma causa di responsabilità dell'assicuratore del danneggiante nei confronti del danneggiato e dell'assicurato, configurabile in caso di suo colpevole ritardo nell'adempimento, non può essere svincolata — anche in caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti) e di successione ope legis dell'impresa delegata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada — dal limite, costituito dal massimale di polizza, della sua obbligazione, integrante un debito di valuta. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato, e dunque agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore.

Cass. civ. n. 2596/2006

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap s.p.a.) al rimborso, da parte dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.L. 26 settembre 1978, n. 578 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal privilegio sulle riserve, di cui all'art. 85 D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e all'art. 78, comma quarto, D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 93 (il cui art. 7 ha aggiunto all'art. 78 D.L.vo 175 del 1995, cit., il comma 7 bis, che espressamente estende al Fondo, che si sia surrogato nei diritti dei danneggiati, il medesimo trattamento previsto per i crediti di questi ultimi ai sensi della lett. a del citato comma quarto del medesimo art. 78). Infatti: il comma 7 dell'art. 78 D.L.vo 175 del 1995 rinvia alle disposizioni del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), il cui art. 8, comma secondo, prevede che il risarcimento dei danni (causati, fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio, dalla circolazione dei veicoli assicurati) è disciplinato dall'art. 19, primo comma lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990; in base all'art. 29, comma secondo, della medesima legge, nel caso previsto dalla lett. c) del primo comma dell'art. 19, cit., l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi; sicché, posta la natura risarcitoria dell'obbligazione del Fondo, anche le somme dal medesimo rimborsate non possono non godere del privilegio accordato dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969, cit., essendo i privilegi attribuiti dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.) ed essendo identico, nelle due situazioni, il titolo fatto valere, con la conseguenza che, se il privilegio spetta al danneggiato, compete anche al soggetto subentrante in surrogazione.

Cass. civ. n. 23264/2005

Per effetto dell'art. 126 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175 (Attuazione della direttiva 92/49/Cee in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita), recante modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la Consap — Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici — Spa è subentrata all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni (Ina), ad essa avendo il legislatore trasferito le funzioni pubblicistiche già facenti capo all'Ina e, in particolare, la gestione — sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso quell'Istituto. Legittimamente, pertanto, intervenendo nel giudizio (nella specie, di ammissione allo stato passivo, ex artt. 101 e 209, terzo comma, legge fall., di una società di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa per rivalersi degli indennizzi pagati) a norma dell'art. 19, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (come modificato dall'art. 126 del citato D.L.vo n. 175 del 1995), la Consap può far valere processualmente, in via principale, quale titolare di situazioni giuridiche proprie, la posizione già assunta nel giudizio dall'Ina (non più legittimato).

Cass. civ. n. 15391/2005

L'impresa designata che, ai sensi dell'art. 19, lett. c), legge 24.12.1969, n. 990, è tenuta (in nome del Fondo di garanzia vittime della strada) a risarcire il danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per l'ipotesi in cui l'assicuratore del responsabile sia posto in liquidazione coatta amministrativa, subentra nella medesima posizione debitoria rivestita dalla società assicuratrice posta in liquidazione. Ne consegue che, come l'assicuratore è tenuto al ristoro del sinistro avvenuto durante la vigenza del contratto con il massimale in esso previsto, essendo irrilevante che l'evento conseguenza si sia verificato dopo la scadenza del contratto stesso, così il Fondo è ugualmente tenuto nei limiti del massimale di legge al momento del sinistro, restando irrilevante la circostanza che, dopo il sinistro e prima del decesso del danneggiato, sia sopraggiunto un provvedimento amministrativo di innalzamento del massimale minimo per persona danneggiata.

Cass. civ. n. 11608/2005

In tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'impresa designata ex art. 29 (Rectius: 20 - N.d.R.) della legge n. 990 del 1969 può essere legittimamente oggetto di impugnazione da parte dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione, ancorché la sentenza medesima non sia stata pronunciata nei suoi confronti o sia stata eseguita, anche in via transattiva, dall'impresa designata; ciò perchè la legittimazione passiva dell'impresa designata in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato non esclude l'interesse dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa a proporre eventuale impugnazione avverso la sentenza di condanna, atteso che l'impresa designata, una volta risarcito il danneggiato, ha azione di surroga nei confronti dell'impresa decotta ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990 del 1969.

Cass. civ. n. 21432/2004

In tema di assicurazione obbligatoria della Rca, il giudice non ha obbligo di procurarsi la conoscenza diretta del decreto ministeriale che pone in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice e che autorizza il commissario liquidatore alla liquidazione dei danni, in quanto esso non costituisce una fonte di diritto oggettivo, ovvero un precetto caratterizzato dal duplice carattere della normatività e della giuridicità; ne consegue che, ove il decreto stesso non risulti ritualmente acquisito agli atti ed il giudice di merito abbia mostrato ugualmente di conoscerlo, ciò implica un utilizzo della propria conoscenza privata in violazione del principio di disponibilità delle prove posto dall'art. 115 c.p.c.

Cass. civ. n. 18833/2003

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della R.C.A., l'eventuale danno da mala gestio o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21, L. 24 dicembre 1969, n. 990, e non al massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall'assicuratore allorché era in bonis, atteso che detto danno costituisce un'obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la ratio della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del Fondo di garanzia.

Cass. civ. n. 18642/2003

Nell'ipotesi di intervento del fondo di garanzia per sinistro cagionato da mezzo non identificato, con riferimento ai limiti di massimale, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 della L. n. 990/1069 (sent. n. 560 del 1987) e per i sinistri verificatisi prima della L. n. 20 del 1991, stante la mancata attuazione della direttiva nel periodo considerato, è direttamente applicabile l'art. 5, comma terzo, lett. b) della dir. n. 84/5 CEE, secondo cui gli Stati membri, entro il 31 dicembre 1987, devono aumentare le garanzie di almeno la metà della differenza tra gli importi in vigore al primo gennaio 1984 e quelli previsti dalla direttiva, atteso che, nel giudizio di Cassazione, la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio se sussiste un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato, rilevante ai fini della decisione della controversia e che, inoltre, le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli Stati membri (sempre che siano incondizionate, sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva) limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati, e non anche nei rapporti interprivati, a meno che siano invocate nei confronti di un organismo (come, nella specie, il fondo di garanzia per le vittime della strada) il quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato con atto della pubblica autorità di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli.

Cass. civ. n. 16952/2003

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'indagine diretta a stabile se, per «persona danneggiata» in relazione alla quale la polizza assicurativa fissi un determinato massimale, debba intendersi solo quella direttamente coinvolta nel sinistro, ovvero ogni persona che, per effetto del sinistro stesso, subisca una danno — così che il massimale stesso resti riferito a ciascuna delle pretese di detti soggetti, autonomamente considerata — va condotta in base alla ricostruzione della comune volontà dei contraenti secondo le ordinarie regole di ermeneutica negoziale, anche quando si verta in tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, tenuto conto che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 990 del 1969, l'autonomia privata trova un limite con riferimento ai minimi di garanzia assicurativa, ma non anche con riferimento ad una maggiore estensione della garanzia stessa sotto il profilo oggettivo, soggettivo o causale

Cass. civ. n. 14674/2003

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo la disciplina degli artt. 19 e seguenti della legge n. 990 del 1969, mentre resta irrilevante che il commissario liquidatore - litisconsorte necessario in quel giudizio - sia autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 857 del 1976, alla liquidazione delle pendenze anche per conto di detto fondo di garanzia, e che una delle imprese designate sia indicata, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 cit., al fine di prestare assistenza nell'attività autorizzata di liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore.

Cass. civ. n. 10943/2003

In tema di assicurazione obbligatoria, il limite del massimale di legge che l'art. 21, comma terzo della L. 24 dicembre 1969, n. 990 pone al diritto del danneggiato al risarcimento nell'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia posta in liquidazione coatta amministrativa si applica esclusivamente alla pretesa risarcitoria verso l'impresa designata alla liquidazione per conto del Fondo di garanzia (ovvero cessionaria del portafoglio), e non anche a quella nei confronti della società assicuratrice in liquidazione, la cui obbligazione resta integra col solo limite del massimale di polizza, per quanto l'eventuale credito residuo del danneggiato possa essere soddisfatto solo nell'ambito della procedura concorsuale se l'impresa non ritorni in bonis

Cass. civ. n. 4485/2003

Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice cessionaria del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa fa valere il limite del massimale previsto dagli artt. 19 e 21, in legge n. 990 del 1969, non configura un'eccezione in senso proprio, in quanto il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell'art. 345, c.p.c.; inoltre, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 — richiamata dall'art. 21, terzo comma, cit. — hanno natura di atti normativi e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.

Cass. civ. n. 2963/2002

Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché l'obbligazione del Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile. Ne consegue che la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dal danneggiato nei confronti del Fondo.

Cass. civ. n. 1507/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel caso di assicuratore in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio deve essere instaurato nei riguardi dell'impresa designata territorialmente per la liquidazione del sinistro ai sensi dell'art. 20 della legge. In detta ipotesi, il difetto nell'impresa convenuta della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia a norma dell'art. 20 citato (nella specie, perché territorialmente incompetente), non è rilevabile ex officio da parte del giudice, ma solo su eccezione di parte, giacché l'assunto dell'estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio non dà luogo ad una questione di legittimazione ad causam, ma attiene al merito, con la conseguenza che non può essere esaminata detta questione per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata già proposta od esaminata in sede di merito.

Cass. civ. n. 10484/2001

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto.

Cass. civ. n. 4966/2001

Per «persona danneggiata o sinistrata», ai sensi dell'art. 21 L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve intendersi soltanto la vittima dell'incidente, e non anche l'erede o l'avente causa di questa. Ne consegue che, nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale deceda lasciando più eredi, il danno da questi subito va soddisfatto facendo ricorso non al massimale catastrofale, ma al massimale previsto in polizza per un singolo danneggiato.

Cass. civ. n. 3741/2001

La somma che l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 legge 24 dicembre 1969, n. 990 deve risarcire al danneggiato da sinistro stradale nel caso in cui la società assicuratrice sia in liquidazione coatta amministrativa (art. 19, lett. c), è nel limite del massimale di legge (art. 21, terzo comma), ambito entro il quale le è riconosciuta la surroga (art. 29) nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato. Pertanto il credito dell'impresa designata ammissibile al passivo dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, se non vi è stata mala gestio da parte di questa, non può superare il predetto ammontare — costitutivo anche del limite per le somme rimborsabili dall'INA (art. 20, ultimo comma) — mentre, per surrogarsi fino al massimale di polizza assicurato, è necessario che il danneggiato ceda il credito all'impresa designata, ovvero la surroghi con le modalità indicate dell'art. 1201 c.c.

Cass. civ. n. 2991/2001

Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice in bonis la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicchè è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontà di legge, limitato. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, il limite del massimale — non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato — è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice.

Cass. civ. n. 12764/2000

L'applicazione della disposizione dell'art. 19, primo comma, della legge n. 990 del 1969 — secondo il quale il risarcimento dei danni da circolazione stradale è posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, tra l'altro, quando il veicolo non risulti coperto da assicurazione, ipotesi nella quale la richiesta preventiva di risarcimento di cui all'art. 22 della stessa legge va proposta, pertanto, nei confronti del Fondo e, per esso, dell'impresa designata per la liquidazione dei danni — postula che la circostanza della mancata copertura assicurativa risulti al momento del sinistro. (Nella specie, la S.C., alla stregua di tale principio, ha confermato la decisione della Corte territoriale che, a conferma della sentenza del primo giudice, aveva escluso la necessità della richiesta preventiva nei confronti del Fondo, in quanto la mancanza della copertura assicurativa del veicolo che aveva determinato l'incidente non era stata rilevata dai carabinieri intervenuti sul luogo dello stesso, e che solo nel corso del giudizio, a seguito delle contestazioni mosse dall'assicuratore convenuto, era emerso che il rapporto assicurativo dedotto in giudizio si ricollegava ad una targa in prova, di volta in volta applicabile per coprire occasionalmente di assicurazione vari veicoli, e che nel caso concreto la garanzia assicurativa non era operante per non essere stata esposta detta targa).

Cass. civ. n. 5271/2000

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, e nell'ipotesi di assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, le comuni regole della procedura concorsuale trovano deroga nelle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 della L. n. 990 del 1969 sia per quanto concerne la prosecuzione del giudizio nei confronti di detta impresa in liquidazione, sia per quanto concerne la liquidazione del danno, che si sottrae al disposto dell'art. 59 l. fall. ed è pertanto suscettibile di adeguamento in relazione alla sopravvenuta svalutazione monetaria anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta e fino alla data della decisione.

Cass. civ. n. 14241/1999

La nuova disciplina introdotta dall'art. 19 della L. 9 gennaio 1991, n. 20, che ha modificato l'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 regola il fatto generatore del rapporto obbligatorio in base a presupposti diversi da quelli previsti dalla precedente disciplina, con la conseguenza che, in base al principio della irretroattività della legge (art. 11 prel.) la persona che abbia subito lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato verificatosi prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 20 del 1991, non ha diritto ad alcun risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, qualora le lesioni abbiano causato una inabilità temporanea inferiore a 90 giorni oppure una invalidità permanente inferiore al 20%.

Cass. civ. n. 12619/1999

La contestazione dell'obbligo, sollevata da un'impresa di assicurazione citata per la responsabilità civile, di liquidare i danni derivati da un sinistro stradale in mancanza di prova che il medesimo si sia verificato nella regione per la quale essa è stata designata, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'effetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, configura eccezione in senso tecnico — e perciò non rilevabile d'ufficio — proponibile anche per la prima volta in appello, ma non in Cassazione, perché introduce una questione di merito, che necessita di accertamenti di fatto per affermare o negare la titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale, e quindi per identificare il soggetto obbligato alla prestazione richiesta.

Cass. civ. n. 6933/1999

Il limite del massimale, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato, va provato dall'impresa assicuratrice. In tema di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore o di natanti, tale regola vale anche in relazione ai massimali minimi di legge, di cui all'art. 21, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 ed anche con riferimento al caso in cui sia in giudizio l'impresa cessionaria, cui sia stato trasferito il portafoglio dell'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, dovendosi, d'altro canto, escludere che il giudice sia tenuto a conoscere o ad acquisire il decreto del Presidente della Repubblica, che su proposta del Ministro dell'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, e restando, in conseguenza, la sua produzione in giudizio un onere dell'impresa cessionaria, che abbia sollevato l'eccezione di sussistenza del limite del massimale. Il suddetto decreto, infatti, integra un atto amministrativo e non un atto normativo, in quanto non presenta le caratteristiche stabilite dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988 per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti, poiché non solo l'art. 9 della legge n. 990 del 1969 non gli attribuisce la denominazione di regolamento, ma, inoltre, esso non è emanato previo parere del Consiglio di Stato

Il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività, sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni).

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex lege, costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti «massimali minimi di legge», indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 di detta legge, fino alla data della verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data. Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e per rivalutazione.

Cass. civ. n. 4798/1999

Avuto riguardo alla disciplina contenuta nella legge n. 990 del 1969 e alla sua ratio, il Fondo di garanzia per le vittime della strada deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatto doloso. (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui il danno era stato subito per effetto di un tentativo di rapina avvenuto durante la circolazione stradale).

Cass. civ. n. 1675/1999

Il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale per il quale vi sia obbligo di assicurazione, promosso direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta alla pronuncia di condanna di primo grado, può essere proseguito in grado di appello contro il commissario liquidatore di questa, anche mediante chiamata in causa della stessa impresa assicuratrice.

Cass. civ. n. 10435/1998

In tema di assicurazione obbligatoria della Rca l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 risponde, nel caso di colpevole inadempimento o ritardato adempimento, anche oltre il massimale, non godendo di un trattamento differenziato rispetto ad ogni altro assicuratore, data la natura risarcitoria e non indennitaria della responsabilità del Fondo medesimo.

Cass. civ. n. 7298/1998

L'art. 21 L. 24 dicembre 1969 n. 990, nel limitare la risarcibilità del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore — per l'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile — al massimale minimo previsto dalla tabella A allegata alla medesima legge, fa riferimento alle ipotesi ordinarie, e non a quelle in cui l'assicuratore si sia reso colpevolmente inadempiente all'obbligo di indennizzare tempestivamente il sinistro. Pertanto, nel caso in cui il danno superi il massimale di polizza, è legittimo l'operato del giudice di merito il quale, per computare la rivalutazione e gli interessi dovuti, anche oltre il massimale, dall'impresa designata ex art. 19 lett. c) L. 24 dicembre 1969 n. 990, fa riferimento al massimale di polizza e non a quello minimo di legge.

Cass. civ. n. 6524/1998

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'assoggettamento dell'impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa (art. 25 L. n. 990 del 1969) nelle more del giudizio promosso dal danneggiato comporta che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione con la emissione di una sentenza che, nei confronti della procedura concorsuale, spiega efficacia di mero accertamento, risultando, al tempo stesso, direttamente opponibile (nei limiti di cui all'art. 21 L. 990 citata) all'impresa designata ed intervenuta in corso di causa, attesane la qualità di soggetto passivo della pretesa risarcitoria e di sostituto ex lege del fondo di garanzia per le vittime della strada. Ne consegue l'obbligo di detta impresa di anticipare l'indennizzo dovuto all'assicurato per conto della liquidazione coatta — salva insinuazione del credito così maturato al passivo della procedura concorsuale — anche nella ipotesi in cui (come nella specie) il commissario liquidatore sia stato autorizzato a liquidare i danni per conto del Fondo di garanzia.

Cass. civ. n. 4677/1998

Gli artt. 19 e 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990, per la loro specialità, derogano ai principi generali in materia di fallimento, e segnatamente al disposto di cui all'art. 59 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore nominale al momento dell'apertura della procedura concorsuale). Ne consegue che, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, il credito del terzo danneggiato è suscettibile di rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta.

Cass. civ. n. 7999/1997

Il Fondo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, è costituito dai prelievi cui le imprese di assicurazione sono tenute limitatamente ai contratti stipulati con riferimento a danni soggetti ad assicurazione obbligatoria, sicché il suo intervento è circoscritto soltanto a tali ultimi danni, con esclusione dei casi di assicurazione volontaria contratta presso imprese che al momento del sinistro si trovano in stato di liquidazione coatta.

Cass. civ. n. 4243/1996

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 990 del 1969 e del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 42 Cost., in quanto i limiti previsti dal legislatore (art. 21, terzo comma della citata legge n. 990 e della tabella A allo stesso allegata) nel caso in cui il risarcimento debba essere posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito della messa in liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore, ispirata a criteri di ragionevolezza, posto che la disciplina dell'indicato Fondo è dettata da motivi di solidarietà e dall'intento di rimediare il rischio di sostenere personalmente le conseguenze dannose dell'evento, al quale era esposto, prima dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 990, colui che fosse rimasto coinvolto in un sinistro stradale, qualora l'impresa assicuratrice, con cui aveva stipulato volontariamente un'assicurazione della responsabilità civile automobilistica, fosse stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Cass. civ. n. 12395/1995

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, l'obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia vittime della strada ex art. 19, lett. c), L. 24 dicembre 1969, n. 990 (il quale prevede la copertura da parte del Fondo di garanzia nei casi di sinistri cagionati da veicolo coperto da polizza facente parte del portafoglio di impresa in liquidazione coatta amministrativa, o che vi venga posta successivamente) è circoscritta alle ipotesi di danni per i quali l'assicurazione è imposta dalla legge. Ne consegue che, ove anteriormente all'entrata in vigore della L. 26 febbraio 1977, n. 39 (la quale ha esteso l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria alla responsabilità civile per i danni ai terzi trasportati) il vettore avesse assicurato con polizza facoltativa la propria responsabilità civile per i danni ai terzi trasportati, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice il Fondo di garanzia non risponde dell'obbligazione risarcitoria.

Cass. civ. n. 11527/1995

Per effetto della sopravvenienza in corso di causa della sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987, n. 560 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, comma 1, L. 24 dicembre 1969, n. 990, modificato con L. 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui, in materia di risarcimento di danno a favore delle vittime della strada non prevedeva alcun adeguamento dei limiti massimi risarcibili per ogni persona danneggiata, l'impresa designata dal Fondo di garanzia è tenuta al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. con decorrenza, per le somme corrisposte tempestivamente in base alla precedente normativa, dalla data di pubblicazione nella G.U. (23 dicembre 1987) della sentenza della Corte costituzionale - e non dalla data del sinistro o da quella della richiesta risarcitoria del danneggiato - in quanto la retroazione della pronuncia di incostituzionalità, quando per effetto di essa venga riconosciuto all'interessato un maggiore importo per capitale a titolo risarcitorio o indennitario, riguarda l'antigiuridicità della norma e non la colpevolezza, che è alla base delle anzidette obbligazioni accessorie, implicando esse un colpevole ritardo nell'adempimento, non potendo la colpa - intesa quale atteggiamento psichico del soggetto - sussistere riguardo ad un comportamento autorizzato od imposto da una norma vigente, ancorché incostituzionale, fino a che essa sia in vigore ed efficace.

Cass. civ. n. 5372/1995

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. il limite di massimale di polizza può essere superato in caso di mala gestio dell'assicuratore anche quando l'obbligo del risarcimento gravi sul Fondo di Garanzia, ovvero quando questo sia succeduto ope legis ad un'impresa posta in liquidazione coatta che abbia, a sua volta, mantenuto un comportamento defatigatorio.

Cass. civ. n. 3237/1995

L'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 1990 ha natura risarcitoria essendo l'intervento del detto Fondo correlato, al pari della obbligazione diretta all'assicuratore verso il danneggiato, alla responsabilità altrui, e la relativa azione del danneggiato è proponibile tanto per il risarcimento del danno patrimoniale che di quello morale, nel qual caso le prestazioni risarcitorie del Fondo in conseguenza di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato presuppongono l'accertamento in concreto nel fatto produttivo dell'evento dannoso degli estremi del reato di omicidio o di lesioni colpose.

La normativa di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, istitutivo del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana lasciandola immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità. Pertanto nel caso di danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto l'obbligo di risarcimento a carico del Fondo anzidetto può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c., con la conseguenza che in tale ipotesi l'obbligo non si estende anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, la cui risarcibilità, postulando la qualificazione del fatto illecito come reato, va esclusa qualora la responsabilità del conducente sia stata ritenuta non in base alla dimostrazione di una condotta colposa ma alla stregua della presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054.

Cass. civ. n. 756/1995

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio con l'azione diretta debba rispondere oltre i limiti del massimale anche degli interessi, rivalutazione e spese in relazione al suo comportamento defatigatorio, la successione ope legis della impresa cessionaria del portafoglio della detta compagnia assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie e per esse non opera il limite di risarcibilità contemplato dall'art. 21 comma terzo legge n. 990/1969 attinente soltanto al debito principale ed indennizzo.

Cass. civ. n. 2313/1994

La dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 560 del 1987) dell'art. 21 della L. n. 990 del 1969, nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento ai valori monetari dei limiti di massimale dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli, non ha avuto la conseguenza di rimuovere ogni limite di massimale per l'obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 19 della stessa legge del 1969, in quanto, alla stregua del criterio di coincidenza dei suddetti limiti, dettato dal successivo art. 21, siffatta obbligazione deve ritenersi non suscettibile di eccedere i massimali individuabili per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del sinistro.

Quando vi siano più corresponsabili del fatto, con riguardo ad incidenti dovuti alla circolazione di veicoli a motore, l'impresa assicuratrice che sia designata al risarcimento del danno prodotto da uno dei veicoli non identificato e non assicurato, ai sensi degli artt. 19 e 20, L. n. 990 del 1969, non si sottrae al principio della solidarietà nel debito risarcitorio, fermo restando il limite costituito dal massimale di legge, in difetto di una espressa deroga a tale principio. Diversamente si verificherebbe una ingiusta sperequazione a danno del conducente identificato, che sarebbe costretto a subire l'intero risarcimento del danno, anche nel caso in cui sia riconosciuto colpevole, in misura minima, della produzione dell'evento dannoso.

Cass. civ. n. 287/1994

In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti, la sentenza della Corte costituzionale n. 560 del 1987 — con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (nel testo modificato dall'art. 1 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977) nella parte in cui non prevedeva meccanismi di indicizzazione dei massimali di garanzia assicurativa per il caso di sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati, non estende i propri effetti alla diversa ipotesi di indennizzo dovuto da impresa cessionaria designata dal Fondo di garanzia, in relazione all'assogettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, senza che ne conseguano, in riferimento all'art. 3 Cost. gli stessi dubbi di illegittimità costituzionale la cui fondatezza è stata riconosciuta con sentenza suddetta, attesa la previsione, attinente a tale ultima ipotesi e non al diverso caso di cui sopra, di periodico adeguamento — da effettuarsi con appositi decreti presidenziali, poi effettivamente intervenuti — dei menzionati massimali.

Cass. civ. n. 12024/1993

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 con riferimento agli artt. 24, 32 e 3 Cost. in quanto i limiti stabiliti dal legislatore all'interessato del Fondo di garanzia non si riverberano sul diritto del danneggiato di agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni, essendo egli libero di agire, oltre che verso il Fondo, nei confronti del responsabile civile pure per il risarcimento del danno biologico, che non subisce limite da parte delle norme sopra indicate, posto che il tetto massimo dell'intervento del Fondo si riferisce all'intero ammontare del danno liquidato e non già a quella parte di esso riferentesi al danno biologico, non derivanto dalla detta normativa situazioni di privilegio a favore di una determinata categoria di soggetti, o di pregiudizio a danno di altri.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia, e per esso dall'impresa all'uopo designata, resta soggetto al limite specificamente fissato dall'art. 21, ultimo comma, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, anche se inferiore al massimale di polizza e tale limite non può essere superato per effetto di provvisionali che il danneggiato abbia in precedenza ricevuto dall'assicuratore in bonis le quali, pertanto, vanno computate in detrazione dell'obbligazione del Fondo.

Cass. civ. n. 11011/1993

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987, n. 560, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 primo comma, L. 24 dicembre 1969 n. 990 deve ritenersi che non siano più operanti in ordine ai risarcimenti posti a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, i limiti massimi di risarcibilità indicati nella predetta norma in lire quindici milioni per ogni persona e lire venticinque milioni per sinistro, e che il massimale del fondo di garanzia per le vittime della strada debba essere determinato nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria.

Cass. civ. n. 8384/1993

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, qualora a seguito di un incidente provocato da un autoveicolo non coperto da valida assicurazione il danneggiato abbia domandato il risarcimento dei danni nei confronti del solo danneggiante, non può essere pronunciata condanna dell'impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del fondo di garanzia in mancanza di un'espressa domanda in tal senso del danneggiato, ancorché detta impresa abbia la posizione processuale di litisconsorte necessario per essere stata evocata in giudizio per ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c.

Cass. civ. n. 6863/1993

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, l'obbligazione risarcitoria del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel caso previsto dall'art. 21 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, anche prima della modifica apportata dall'art. 19 della L. 9 gennaio 1991, n. 20 ed a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987, n. 560, deve essere commisurata non già ai limiti minimi di garanzia previsti al momento della decisione, bensì ai massimali minimi previsti per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti, il principio in forza del quale l'assicuratore, nei rapporti con il terzo danneggiato, è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, qualora colpevolmente ometta o ritardi l'adempimento dopo la richiesta del danneggiato, trova applicazione anche a carico dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, data la natura pecuniaria del debito di indennizzo nei confronti del terzo danneggiato, la cui richiesta, alla scadenza del termine concesso dall'art. 22 stessa legge, configura un atto di costituzione in mora.

Cass. civ. n. 1681/1993

In caso di sinistro stradale causato da un veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, lo straniero che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, deve solo dimostrare, ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, che lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno ed all'istituto dell'assicurazione, essendo del tutto irrilevante la carenza, nell'ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello del Fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non indennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nello Stato italiano è assicurato il risarcimento del danno. L'accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi questa legge come un mero fatto, per ciò stesso soggetto non al principio iura novit curia ma a quello sull'onere della prova, è riservato al giudice di merito e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità se motivato senza vizio logico o giuridico.

Cass. civ. n. 10762/1992

L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

Cass. civ. n. 1878/1992

Con riguardo ad incidente stradale mortale, e rispetto all'azione risarcitoria promossa dai congiunti contro l'impresa designata a norma dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, il requisito della «vivenza a carico» della vittima, di cui all'art. 21 secondo comma di detta legge, non è rilevante ove si verta in tema di danno derivante dalla perdita dell'aiuto economico goduto dai congiunti medesimi.

Cass. civ. n. 2506/1991

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'azione risarcitoria iniziata dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, può proseguire davanti al giudice ordinario nei confronti dell'impresa in liquidazione, per il conseguimento di una sentenza opponibile all'impresa designata, ex art. 19 della L. n. 990 del 1969, ma con l'efficacia di mero accertamento del credito nei confronti della liquidazione coatta amministrativa.

Cass. civ. n. 1905/1991

Nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, proposta nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri, posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, spetta all'attore medesimo provare che il veicolo responsabile del sinistro rientri tra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1, 5 e 22 della L. n. 990 del 1969, in quanto tale circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto dell'attore.

Cass. civ. n. 643/1991

L'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada (o per esso dell'impresa designata), secondo la previsione degli artt. 19 e 20 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sussiste anche quando la responsabilità del conducente del veicolo non identificato non sia esclusiva e concorra con quella di soggetti identificati, di modo che, pure in tale ipotesi, il fondo può essere chiamato dal danneggiato al pagamento dell'intero debito risarcitorio, ovvero può essere sottoposto al regresso del coobligato che abbia soddisfatto il danneggiato medesimo, secondo le regole dell'art. 2055 c.c. (fermi restando i limiti dei massimali di legge).

Cass. civ. n. 157/1991

In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli, in base all'art. 20, secondo comma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, per il sinistro cagionato da veicolo non identificato la designazione dell'impresa investita delle funzioni liquidatorie avviene con riferimento alla data in cui si è verificato il sinistro stesso e per una durata triennale (con decorrenza iniziale dalla pubblicazione del decreto ministeriale o dalla diversa data indicata nello stesso), salva la proroga dell'efficacia della designazione anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. Per effetto di tale meccanismo normativo la successione di una ad altra impresa nella posizione di impresa obbligata — in distinti trienni — alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto a seguito di sinistri provocati da veicolo non identificato e non coperto da assicurazione, non comporta altresì una successione della seconda impresa alla prima nella posizione passiva di obbligata, nel caso in cui la prima impresa, nel triennio di sua competenza, non abbia provveduto alla estinzione della obbligazione gravante ratione temporis a proprio diretto carico, né quindi una successione ex art. 111 c.p.c. con conseguente legittimazione alla impugnazione di sentenza pronunciata nella controversia relativa al rapporto obbligatorio verso la vittima della strada sorto nel triennio di operatività della prima designazione.

Cass. civ. n. 7131/1990

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso l'Ina — che ne ha la gestione - ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, pur non essendo dotato di personalità giuridica, ha un patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello dell'ente gestore, con la conseguenza che i beni ed i crediti dell'Ina non possono essere destinati al soddisfacimento di crediti vantati nei confronti del predetto Fondo, il cui distinto patrimonio e non quello dell'Ina resta assoggettato all'azione esecutiva promossa dal danneggiato per il pagamento di somme dovute dal Fondo medesimo.

Cass. civ. n. 6539/1990

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, ai fini della liquidazione del danno da parte del fondo di garanzia vittime della strada, devono essere applicati i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato e non da quella vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa.

Cass. civ. n. 6532/1990

L'istituto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano tuttavia ai principii fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico di tale fondo, nel caso di atto illecito imputabile ad un veicolo non identificato, ha natura risarcitoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Ne consegue che ai fini della risarcibilità dei danni morali in favore dei parenti della vittima non può trovare considerazione la loro vivenza o meno a carico della vittima, rilevando tale condizione ai diversi fini previsti dal citato art. 21.

Cass. civ. n. 1860/1990

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma, lett. a, L. 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse.

Cass. civ. n. 3262/1989

Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'obbligazione dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia, che va assimilata a quella dell'assicuratore nei cui confronti agisca direttamente il danneggiato, sorge ope legis nel momento della richiesta ex artt. 18 e 22 L. n. 990 del 1969 ed integra un debito di valuta, il quale è soggetto ad uno specifico «massimale» di legge (superabile solo per interessi e maggior danno che siano dovuti per mora debendi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.). La condanna a carico di detta impresa designata, pertanto, non può essere pronunciata, in via solidale con il danneggiante (la cui obbligazione è debito di valore), per l'intero ammontare del danno, dovendo essere contenuta negli indicati limiti.

Cass. civ. n. 775/1989

La natura sociale della normativa, contenuta negli artt. 19 e seguenti della L. n. 990 del 1969 in materia di risarcimento dovuto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, non comporta alcuna diversità di trattamento rispetto a qualsiasi altro assicuratore in relazione alla disciplina posta dall'art. 1224 c.c. per l'ipotesi di ritardo colpevole nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo, atteso che il limite del massimale fissato dall'art. 21 della citata legge trova applicazione con riguardo soltanto all'obbligazione principale a carico del fondo e, per esso, dell'impresa cessionaria o designata (cioè per l'importo capitale dell'indennizzo), non anche agli ulteriori danni costituiti dagli interessi moratori ed autonoma nel colposo comportamento dell'impresa medesima, al di fuori dello schema dell'indennizzo alle vittime della strada, il quale soltanto ha connotato di socialità.

Cass. civ. n. 1831/1988

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, con riguardo ai minimi di garanzia fissati dalla tabella A allegata alla L. n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, per singola «persona danneggiata» deve intendersi il soggetto individuo che nel sinistro abbia subito danni alla persona e non anche qualsiasi altro soggetto che dall'altrui danno alla persona abbia risentito effetti patrimoniali negativi. Pertanto, nell'ipotesi di sinistro sofferto da un minore, il ristoro dell'invalidità permanente riportata dall'infortunato, come quello delle spese mediche sopportate dall'esercente la potestà genitoriale ed il rimborso delle spese anticipate da un ente ospedaliero devono essere considerati unitariamente concernendo soltanto la posizione del detto danneggiato, con la conseguenza che al loro riguardo i minimi di garanzia operano una sola volta.

Cass. civ. n. 7833/1987

Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurazione e l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia a norma degli artt. 19 e seguenti della L. n. 990 del 1969, a fronte della richiesta del danneggiato ex art. 18 della legge citata, sono direttamente obbligati ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore (come quello dell'assicurato verso il danneggiato) per il solo effetto di un'iniziativa di detto terzo. Ove, poi, sia intervenuto accordo liquidatorio tra il danneggiato e l'organo delegato dell'Ina - Fondo di garanzia per la liquidazione del danno risarcibile, l'obbligazione derivante ha natura contrattuale e non può, quindi, essere assimilata a quella extracontrattuale originariamente a carico del responsabile, sicché il debito che ne deriva è un debito pecuniario, per la cui estinzione vale il principio nominalistico stabilito dall'art. 1277 cod. civ.

Cass. civ. n. 6328/1982

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dei veicoli e dei natanti, l'intervento del Fondo di garanzia, e, per esso, dell'impresa designata, a norma dell'art. 19, lettera c) della L. 24 dicembre 1969, n. 990, per il caso di liquidazione coatta della società assicuratrice, opera nei limiti in cui sussista l'obbligo di assicurazione, cioè per i sinistri verificatisi in Italia (art. 6, primo comma della citata legge), e, pertanto, non è invocabile con riguardo a sinistri cagionati in uno Stato estero da veicoli o natanti ancorché immatricolati od assicurati in Italia.

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