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Articolo 284 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sinistri causati da natanti in altro Stato membro

Dispositivo dell'art. 284 Codice delle assicurazioni private

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì, in conformità all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis), a risarcire i danni derivanti dai sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da natanti ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5(1).

2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, che ha disposto la modifica della rubrica e dei commi 1 e 2.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

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