(massima n. 2)
Il limite del massimale, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato, va provato dall'impresa assicuratrice. In tema di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore o di natanti, tale regola vale anche in relazione ai massimali minimi di legge, di cui all'art. 21, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 ed anche con riferimento al caso in cui sia in giudizio l'impresa cessionaria, cui sia stato trasferito il portafoglio dell'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, dovendosi, d'altro canto, escludere che il giudice sia tenuto a conoscere o ad acquisire il decreto del Presidente della Repubblica, che su proposta del Ministro dell'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, e restando, in conseguenza, la sua produzione in giudizio un onere dell'impresa cessionaria, che abbia sollevato l'eccezione di sussistenza del limite del massimale. Il suddetto decreto, infatti, integra un atto amministrativo e non un atto normativo, in quanto non presenta le caratteristiche stabilite dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988 per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti, poiché non solo l'art. 9 della legge n. 990 del 1969 non gli attribuisce la denominazione di regolamento, ma, inoltre, esso non è emanato previo parere del Consiglio di Stato