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Misure di salvaguardia
Capo I - Codice delle assicurazioni private
(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)
[Aggiornato al 25/09/2024]
Misure di salvaguardia
Art. 220 decies — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attivitā a copertura
Art. 222 — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilitā
Art. 222 bis — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
Art. 222 ter — Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
Art. 223 — Misure di intervento a tutela della solvibilitā prospettica dell'impresa di assicurazione [ABROGATO]
Art. 223 bis — Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
Art. 223 ter — Piano di risanamento e piano di finanziamento
Art. 224 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attivitā patrimoniali
Art. 225 — Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
Art. 226 — Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
Art. 226 bis — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
Art. 227 — Misure in caso di verifica della situazione di solvibilitā di gruppo
Art. 228 — Misure a seguito della verifica di solvibilitā dell'impresa controllante [ABROGATO]