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Articolo 139 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entitā

Dispositivo dell'art. 139 Codice delle assicurazioni private

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

  1. a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 803,79 euro(1)(2)(3)(4);
  2. b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 46,88 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno(1)(2)(3)(4).

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Note

(1) Il Decreto 9 gennaio 2019 (in G.U. 04/02/2019, n. 29) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
(2) Il Decreto 22 luglio 2019 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, che "A decorrere dal mese di aprile 2019, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
(3) Il Decreto 8 giugno 2022 (in G.U. 22/06/2022, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- ottocentosettanta euro e novantasette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- cinquanta euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".
(4) Il Decreto 16 ottobre 2023 (in G.U. 21/10/2023, n. 247) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure: novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)".

Massime relative all'art. 139 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 12408/2011

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.

Cass. civ. n. 11048/2009

Nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali č inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micro-permanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con D.M. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l'11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in rapporto di specialitā rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 2056.c.c., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l'applicazione. In mancanza di tale accordo, il giudice del merito č tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati.

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