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Il "decalogo" della Cassazione sulle regole da osservare in tema di responsabilità medica

Sanità - -
Il "decalogo" della Cassazione sulle regole da osservare in tema di responsabilità medica
Con dieci sentenze depositate in un unico giorno la Cassazione risolve preesistenti dubbi in tema di risarcimento del danno dovuto a errore medico.

La Corte di Cassazione, lo scorso 11 novembre, ha depositato dieci sentenze in tema di responsabilità sanitaria, che hanno provveduto a chiarire numerose questioni controverse. In questo “decalogo”, la Corte ha affrontato i temi della responsabilità civile e del risarcimento del danno da colpa medica.


Nello specifico, per quanto riguarda il danno da violazione del consenso informato, con la sentenza n. 28985 è stato precisato che l'inosservanza dell'obbligo del medico di comunicare al paziente tutto ciò che riguarda il suo stato di salute e le possibili terapie può essere fonte di diverse tipologie di illecito, e in particolare: il danno alla salute e quello all'autodeterminazione.

La prima tipologia di pregiudizio si fonda sulla circostanza per cui si ritiene che il paziente danneggiato dall'intervento medico, se fosse stato correttamente informato, si sarebbe con tutta probabilità opposto all'esecuzione dell'intervento.
Il secondo tipo di danno viene invece definito "danno da lesione al diritto all’autodeterminazione" poiché il paziente, che non ha subito un danno alla salute in senso stretto, ha tuttavia patito le conseguenze dell'inadempimento del medico al suo obbligo di informazione. Tale forma di illecito lede la libertà di scegliere autonomamente a quali cure essere sottoposto, e se accettarle o meno.

La Cassazione, con la sentenza 28986, si è poi occupata di fare chiarezza sul c.d. "danno da aggravamento".
Può infatti accadere che l'errore del medico non sia la diretta fonte della malattia, ma che provochi ulteriori conseguenze sulla condizione di salute del paziente, già precedentemente compromessa. È chiaro, affermano i giudici, che in tali casi il medico non debba rispondere dell'intero danno occorso al malato, ma solamente del peggioramento della condizione provocato dal suo intervento.
Gli ermellini forniscono inoltre al giudice alcune indicazioni operative ai fini della quantificazione di tale danno chiamato anche "differenziale".
Egli deve, innanzitutto, stimare e liquidare, attraverso il criterio dei "punti percentuali" l'invalidità globale del paziente, costituita dalla somma della malattia preesistente e dall'aggravamento causato dall'errore medico. In secondo luogo, procederà alla stima della sola invalidità presumibilmente preesistente; infine, dovrà sottrarre l'importo derivante dal secondo calcolo dal primo.

Allorquando il "sistema delle tabelle" solitamente utilizzato per la quantificazione del danno non patrimoniale risulti manifestamente iniquo, al giudice sarà in ogni caso riservato il potere di ricorrere all'equità correttiva, con la finalità di temperare i risultati troppo rigidi prodotti dai calcoli precedentemente illustrati.

La sentenza n. 28993 ha stabilito poi i confini del risarcimento del noto danno da “perdita di chance di guarigione". Quest'ultimo, si legge nella motivazione della sentenza, potrà essere riconosciuto solo allorché sia provato un preciso, e non meramente ipotetico, nesso causale tra la condotta del medico e le concrete possibilità per il paziente di guarire.
Con la sentenza 28994 la Cassazione ha infine affermato l’irretroattività dell’art. 7 della legge “Gelli-Bianco” che, nel qualificare la responsabilità del medico come di natura extracontrattuale, introduce un regime maggiormente favorevole per il sanitario dal punto di vista del riparto dell'onere della prova e dei termini di prescrizione.
La norma in oggetto, quindi, potrà essere applicata solo ai fatti accaduti dopo l’entrata in vigore della legge.
Viceversa, con la sentenza n. 28990, è stato stabilito che i criteri di liquidazione del danno da errore sanitario, contenuti nelle tabelle previste dall'art. 138 e dall'art. 139 del codice ass. private siano applicabili retroattivamente a tutti gli illeciti, indipendentemente dal fatto che siano stati commessi precedentemente all'emanazione del nuovo testo legislativo.


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