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Articolo 134 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Attestazione sullo stato del rischio

Dispositivo dell'art. 134 Codice delle assicurazioni private

1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135(2).

1-bis. [I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.](2)

1-ter. [La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.](2)

2. L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione(2).

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni(2).

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto(1).

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132 ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132 ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse(2).

4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 55-bis, commi 1, lettere a) e b) e 2) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, nel modificare l'art. 55-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020".
(2) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, che ha disposto la modifica dei commi 1, 2 e 3, l'abrogazione dei commi 1-bis e 1-ter e l'introduzione dei commi 4-quinquies e 4-sexies.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

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Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Rocco P. chiede
venerdģ 10/05/2019 - Friuli-Venezia
“Buongiorno, scrivo per un problema di cambio di residenza fatto da parte di mio figlio.

Sono residente in un comune del Friuli Venezia Giulia da circa sette anni ove svolgo la mia attività , abbiamo lasciato la residenza dei ragazzi in Puglia, specifico che sono studenti e fiscalmente a mio carico. Poiché abbiamo deciso di acquistare un auto usata a lui intestata,specifico che è iscritto presso l'Università di Bari. Per usufruire della Legge Bersani ha chiesto il trasferimento della residenza presso la mia, presentando di persona la richiesta presso il Comune e soggiornando presso di me per 20 giorni cosa che fa più volte durante l'anno, quando non ha esami o lezioni. Dopo circa 30 giorni dalla presentazione della domanda è venuto il vigile del comune per verificare la presenza di mio figlio, il quale non era presente poiché avendo delle lezioni importanti era tornato a Bari. Parlando con il vigile è motivando il perché della assenza, egli ha affermato che la domanda non sarebbe stata accolta. Ora vi chiedo se questo è possibile e quali eventuali azioni possa intraprendere per far ottenere la residenza a mio figlio. E se nell'eventualità non fosse possibile se ci sono delle conseguenze per quanto riguarda l'ottenimento dei vantaggi già ottenuti grazie alla legge Bersani.
Ringraziandovi vi porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 14/05/2019
Come è noto, la Legge Bersani (Legge n. 40 del 02.04.2007, che ha modificato l'art. 134 del Codice assicurazioni private) dà la possibilità di assicurare un veicolo appena acquistato, sia esso nuovo che usato, usufruendo della stessa classe di merito di altro veicolo, già assicurato, di proprietà del guidatore o di altro componente il suo nucleo familiare.
Tra le varie condizioni che le imprese di assicurazione richiedono per beneficiare di tale agevolazione, vi è quella che il veicolo da assicurare sia di proprietà dello stesso intestatario dell’altra polizza, del suo coniuge (in regime di comunione dei beni) o di un suo familiare stabilmente convivente.

A tal fine è necessario che l’altro familiare, della cui classe di merito si intende usufruire, risulti inserito nello stesso stato di famiglia del richiedente il beneficio, tant’è che occorrerà produrre alla compagnia assicuratrice (con la quale si intende stipulare la polizza per il veicolo acquistato), oltre ai documenti di identità del nuovo intestatario del veicolo e del familiare dal quale si intende ereditare la classe di merito, anche una copia dello stato di famiglia (dal quale dovrà risultare la medesima residenza dei soggetti interessati).

Altro aspetto che occorre chiarire è questo: la residenza non ha nulla a che vedere con la circostanza che il richiedente il beneficio si trovi fiscalmente a carico di uno o entrambi i genitori, attinendo ciò soltanto a profili prettamente fiscali, quali possono essere, in linea generale, il diritto a godere degli assegni al nucleo familiare ed il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.
E’ ben possibile, infatti, che domicilio e residenza fiscali (intesi come luoghi in cui si decide di pagare le tasse e ricevere tutte le notifiche e gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate) non coincidano con domicilio e residenza anagrafici, espressamente disciplinati dall’art. 43 del c.c., in cui è detto che per residenza si intende il “luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale” , mentre per domicilio il luogo in cui un soggetto “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Ciò posto e chiarito, va aggiunto che già dalla stessa dizione letterale dell’art. 43 c.c. è facile intuire che una persona fisica può decidere di fissare il proprio domicilio anagrafico in un determinato luogo e la residenza (anch’essa anagrafica) in un altro, ed è proprio questa la situazione che si presenta nel caso di specie, avendo chiaramente il figlio il proprio domicilio nel luogo in cui svolge gli studi, ma avendo voluto legittimamente fissare la propria residenza presso l’abitazione della madre.

Il problema, tuttavia, nasce dal fatto che, nel momento in cui ci si decide ad effettuare un cambio di residenza, occorre tenere ben presente che, a seguito della presentazione della relativa istanza all’Ufficio anagrafe del nuovo Comune (istanza che è possibile anche produrre telematicamente in forza delle ultime norme in materia di semplificazione amministrativa, in particolare D.L del 9 febbraio 2012, convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della Legge 4 aprile 2012 n. 35), si instaura un vero e proprio procedimento amministrativo, per il quale sono previsti dei tempi e delle tappe ben precise.

Infatti, a seguito dell’istanza, ed entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, l’ufficiale dell’anagrafe è tenuto ad effettuare le iscrizioni anagrafiche, variando la residenza in tempo reale (così art. 5 comma 2 d.l. 5/2012).
Gli effetti giuridici dell’iscrizione anagrafica decorrono dalla data della dichiarazione, ma entro i 45 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il Comune sarà tenuto ad effettuare, tramite la polizia municipale o altro personale a ciò deputato, la verifica della “abitualità della dimora” .
Qualora, a seguito dei controlli, l’amministrazione comunale non dia alcun riscontro, il silenzio si considera assenso, mentre, nell’ipotesi in cui si pronunci con un rigetto espresso, viene ripristinata la precedente posizione anagrafica.

Ma l’aspetto più delicato di quest’ultima ipotesi, al di là della perdita dei benefici nel frattempo goduti per effetto della Legge Bersani, è che si rischia di essere perseguiti per il reato di falso ideologico; infatti, si tenga presente che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e che, più specificatamente, dichiarare una falsa residenza all’Ufficio Anagrafe integra il reato di falso ideologico (cfr. art. 483 del c.p.), per il quale è prevista una pena detentiva che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni.

Resta da vedere, a questo punto, come uscirsene da questa delicata situazione, partendo dal presupposto, come prima accennato, che risulta perfettamente lecito e previsto dal nostro ordinamento giuridico, che una persona fisica possa decidere di avere domicilio e residenza anagrafica in due luoghi distinti.

Un dato molto importante non viene adeguatamente precisato nel quesito: si dice che al vigile accertatore è stata fornita valida motivazione dell'assenza del figlio in quel momento e che lo stesso si è limitato a rispondere che l’istanza di cambio di residenza non sarebbe stata accolta.
Ebbene, in realtà la normativa in materia non prevede che si possa giungere a negare il cambio di residenza sic et simpliciter.
Infatti, dispone l’art. 5 comma 5 del d.l. n. 5/2012 che, qualora si intenda negare il cambio di residenza, entro il predetto termine di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza l’amministrazione comunale interessata dovrà effettuare “…la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo…”.

Quest’ultima norma (art. 10 bis Legge n. 241/1990) dispone che nel caso di procedimenti ad istanza di parte (tale è quello che ci riguarda), il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima di adottare formalmente un provvedimento negativo, è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’istante dei motivi che non consentono di accogliere la domanda.
Dal momento del ricevimento di tale comunicazione, a sua volta, la parte istante beneficia di un termine di ulteriore dieci giorni per presentare in forma scritta le proprie osservazioni (corredate da eventuali documenti a supporto di esse), dalla cui presentazione comincerà a decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento.

Aggiunge ancora la norma che, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, ne deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Finché, dunque, l’amministrazione comunale interessata non abbia adottato un formale provvedimento di rigetto di quell’istanza di cambio residenza, il procedimento non può ritenersi formalmente concluso.

Pertanto, ciò che può suggerirsi è di recarsi presso il competente ufficio anagrafe e presentare, in forma scritta, delle osservazioni (come le definisce la norma da ultimo citata), adducendo quali sono i motivi della assenza del figlio al momento in cui i vigili hanno effettuato l’accesso, e allegando a tali osservazioni qualche documento da cui si possa far risultare che il richiedente si trovava presso il proprio domicilio, ossia il luogo in cui frequenta il corso di studi universitari (tale potrebbe essere anche un’autocertificazione sostitutiva ex DPR 445/2000, in cui si dichiara di essere studente regolarmente iscritto e frequentante).

Qualora l’amministrazione interessata dovesse addurre che quel procedimento si sia ormai concluso, potrà legittimamente farsi rilevare che non risulta adottato o quantomeno comunicato alcun formale provvedimento di rigetto, per come dispongono le norme sopra citate, e che, pertanto, si ha tutto il diritto di ricevere formale comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della propria istanza, onde presentare entro i prescritti dieci giorni le proprie osservazioni.

Si tenga infine presente che, finché l’amministrazione comunale non si deciderà ad adottare un formale provvedimento di rigetto dell’istanza, la stessa dovrà intendersi produttiva di effetti, anche ai fini del conseguimento medio tempore dei benefici riconosciuti dalla Legge Bersani.