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Articolo 20 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 25/04/2026]

Occupazione della sede stradale

Dispositivo dell'art. 20 Codice della strada

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale(1).

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli(2).

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 22, comma 4 della L. 25 novembre 2024, n. 177.
(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 11, comma 1 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.

Massime relative all'art. 20 Codice della strada

Cass. pen. n. 17892/2015

L’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale) non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen., trattandosi di norme che agiscono su piani diversi, essendo poste la prima a tutela della sicurezza della circolazione stradale, l’altra a difesa del patrimonio.

Cass. pen. n. 9479/1997

Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme; la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).

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Consulenze legali
relative all'articolo 20 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F.M. chiede
sabato 18/10/2025
“Come proprietario di casa ho dovuto costruire a mie spese il marciapiede antistante l'edificio per impedire lo sversamento della pioggia all'interno della abitazione fin nelle fondamenta come si era verificato, provocando gravi danni per il dilavamento; la mia abitazione si trova a ..., di competenza della Provincia di XX, il cui ufficio competente sostiene che devo pagare un canone fisso annuale per occupazione permanente del suolo pubblico. Ho contestato questa pretesa dicendo che tale opera si è resa indispensabile per la protezione delle mura e in particolare della fondamenta dall'acqua piovana. Chiedo pertanto un supporto giuridico per sostenere in modo appropriato questa mia istanza. Grazie”
Consulenza legale i 24/10/2025
Purtroppo, se il marciapiede che è stato realizzato effettivamente insiste su suolo pubblico, la tesi che si vuole sostenere non pare essere molto solida.
Infatti, la normativa di riferimento stabilisce che il presupposto per l’applicazione del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (art. 1, comma 819, L. n. 160/2019).
La stessa legge (comma 833) prevede, poi, alcune esenzioni o riduzioni, ma nessuna di queste pare poter essere richiamata nel caso di specie, anche se è prevista la possibilità per gli enti locali di introdurre ipotesi ulteriori di esenzione o riduzione.

Inoltre, va considerato che, anche ai sensi del Codice della strada, qualsiasi occupazione della sede stradale deve essere previamente autorizzata e la mancanza di autorizzazione dà luogo al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 20).
In sostanza, per intervenire sul suolo pubblico è doveroso essere dotati di apposita autorizzazione (che qui pare assente) e si è soggetti al pagamento di un canone atto a compensare il “peso” di tale occupazione, senza che siano previste eccezioni per i casi in cui l’occupazione sia dettata dalla necessità di realizzare opere a difesa del proprio fondo.
Pertanto, è di certo possibile rappresentare all’amministrazione le ragioni che hanno determinato la realizzazione dell’opera, rafforzando le proprie deduzioni con il riferimento specifico ai danni subiti in passato, ma essendo consapevoli che tali argomentazioni hanno alta probabilità di non essere accolte.

Per una valutazione completa, comunque, si potrebbe verificare se, nello specifico regolamento comunale, siano previste esenzioni o riduzioni invocabili nel caso di specie.
Tuttavia, nella presente situazione, si potrebbe valutare anche la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di chiedere il risarcimento ex art. 2043 del c.c. all’amministrazione per i danni patiti, considerato che gli allagamenti provengono dalla sede stradale pubblica.
Infine, si segnala che potrebbe esservi la possibilità - che, però, deve essere esplorata in contraddittorio con l’amministrazione competente - di donare il marciapiede all’ente proprietario della strada (art. 8 del codice appalti; per una fattispecie in parte analoga alla presente, si veda TAR Napoli n. 1708/2017). In questo modo, verrebbe meno l’occupazione, posto che l’opera diverrebbe pubblica, il che costituisce il presupposto impositivo del canone.

N. M. chiede
mercoledì 08/10/2025
“Buongiorno, fino a pochi giorni fa vivevo, in uno stabile che prospetta sul viale principale ai bordi del quale, fino a metà dello scorso marzo correva il tram, data a partire dalla quale è stato sospeso per lavori di lungo termine. Il giorno 1ottobre ho traslocato ed il titolare della ditta ha avuto l’infelice idea di posizionare il camion sulla sede tranviaria. Ha alzato la scala fino al 3^ piano, a poca distanza dalla linea elettrica del tram che è disatti vata. Subito dopo sono arrivati i vigili urbani che ci hanno rimproverati, hanno fatto scendere la scala e sgomberare la sede tranviaria. Il comandante ha detto che i fili elettrici potevano essere attivati in qualsiasi momento per delle prove e doveva decidere fra il verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico e la denuncia. E’ chiaro che io non sono estraneo alle infrazioni in quanto committente e quindi chiedo:
1. Il verbale per occupazione avrebbe dovuto essere notificato subito o anche dopo?
2. Quale reato può essere contestato, D L.vo 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)?
3. Entro quanto tempo l’APG deve comunicare l’ev entuale denuncia all’AG?
Grazie rimango in attesa di risposta”
Consulenza legale i 16/10/2025
Con riguardo al profilo penale, stando a quanto raccontato, è davvero difficile ritenere la sussistenza di qualsivoglia condotta penalmente rilevante.

Sul fronte della sicurezza sul luogo di lavoro, invero, la condotta descritta nella richiesta di parere (ovvero quella di posizionare il camion sulla sede tranviaria e la scala a poca distanza dalla linea elettrica) non sembra avere alcuna rilevanza penale.
Vero è che il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro assoggetta a sanzione tutti quei comportamenti che sono effettivamente idonei a porre a rischio la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; ma, a tale riguardo, pone una tipizzazione concreta di tali comportamenti (esempi: l’omessa fornitura dei dispositivi di protezione individuale, l’omessa istruzione dei lavoratori sui rischi connessi all’attività lavorativa, l’omesso approntamento del documento di valutazione dei rischi), che non possono estendersi a una condotta genericamente pericolosa come quella descritta nella richiesta di parere.

Anche uscendo dal perimetro del T.U. del 2008, poi, eventuali ulteriori fattispecie penali, tra quelle astrattamente rilevanti, non paiono ipotizzabili e infatti:
  • l’ipotesi di danneggiamento (art. 635 del c.p.) non può essere considerata, perché nessun danno all’impianto elettrico o tranviario è stato posto in essere;
  • lo stesso dicasi per l’interruzione di pubblico servizio (art. 331 del c.p.), per il semplice fatto che la linea tranviaria, al momento del fatto occorso, era sospesa.

Stando alle considerazioni suesposte, appare del tutto decontestualizzato il riferimento alla denuncia da parte dei vigili urbani che, a dire il vero, presentano spesso una preparazione estremamente insufficiente sul fronte penale.

Nella denegata ipotesi in cui i vigili avessero davvero proceduto in tal senso, è presumibile che la notizia di reato sia stata trasmessa qualche giorno dopo l’accertamento effettuato.

Con riferimento al versante amministrativo, l’occupazione di suolo pubblico, ancorché temporanea, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale che disciplina l’occupazione di suolo pubblico e, trattandosi di una sede stradale, anche dal Codice della Strada.
L’assenza di autorizzazione, come avvenuto nel caso di specie, ferme le sanzioni previste dal Regolamento comunale, comporta la violazione dell’art. 20 del Codice della Strada, che dispone il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 173 euro a 694 euro.


Cliente chiede
sabato 17/08/2024
“Possiedo una casa a pianterreno in un vicolo chiuso, del corso principale della mia città.
Come da antica tradizione, si era soliti mettere due tre sedie, davanti alla porta di casa, per prendere un po’ di sole e di aria.
Adesso invece si è aperto un bar- ristorante che ha pagato il suolo pubblico per mettere i suoi tavolini e sedie davanti la sua entrata.
Mi dicono che non possiamo più mettere le nostre sedie davanti alla porta di casa, nè stendere la biancheria nello stendino, davanti alla porta , perché altrimenti dovremmo pagare il suolo pubblico.
Preciso che l’area antistante la mia porta di casa è in comune con l’area antistante un altro portone la cui proprietaria non ha nulla da contestare se mi siedo davanti alla porta di casa mia.
La legge mi consente di sedermi davanti la mia porta di casa a pianterreno?”
Consulenza legale i 05/09/2024
La condotta descritta ossia l’occupazione della sede stradale antistante il suo appartamento con sedie configura un’occupazione di suolo pubblico che, in assenza di autorizzazione, è da ritenersi abusiva.
Infatti, l’art. 20 del Codice della Strada stabilisce che è “vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili” e, continua la norma, “chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero avendo avuto la concessione non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694”.

Pertanto, l’occupazione abusiva della sede stradale costituisce un illecito amministrativo che potrebbe essere sanzionato con una sanzione pecuniaria.

Diverso è, invece, l’ipotesi in cui la strada sia privata e non aperta al pubblico: in questo caso l’occupazione sarebbe consentita a prescindere dall’autorizzazione.


D. V. chiede
giovedì 08/10/2026
“Spettabile Avvocato, sono proprietario di un locale al pianterreno accatastato come magazzino/deposito (Cat. C/2, classe 2, mq 20), con accesso autonomo. La saracinesca è storica ed è presente da oltre 40 anni.
Come da atto notarile di donazione, sono compresi i diritti condominiali sulle parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c., inclusa la corte antistante che separa il fabbricato dalla strada. A novembre dell'anno scorso, per delimitare visivamente la mia area di accesso, ho piastrellato la mia fascia di corte (circa un metro) e vi ho posizionato dei paletti esclusivamente mobili leggeri (zavorrati alla base con soli 2 kg per non farli cadere col vento) sul confine esterno. Preciso che nella strada non è presente un marciapiede rialzato e la pavimentazione è a filo con la carreggiata. Se io richiedessi al Comune il posto auto riservato (strisce gialle) come invalido al 100%, l'ente me lo negherebbe proprio perché ho già questa corte privata antistante da poter sfruttare.
Alcuni automobilisti del paese pretendono di parcheggiare l'auto davanti alla mia saracinesca, a una distanza di circa 1,5 metri, mettendosi di lato sulla strada in assenza di marciapiede. Sostengono che, essendoci spazio per passare a piedi e non avendo io un passo carrabile del Comune, loro abbiano il mio stesso diritto di parcheggiare lì. Questa sosta selvaggia, che dura anche ore, azzera la mia area di manovra e mi impedisce di usufruire del mio magazzino, nonostante io sia invalido e necessiti di quello spazio libero per l'auto o per il passaggio. Inoltre, a volte alcuni soggetti si permettono di spostare fisicamente i miei paletti mobili per piazzare l'auto ancora più a ridosso.
Le chiedo un parere legale scritto su questi punti precisi:
1. Chi parcheggia a 1,5 metri (o distanze inferiori) ostruendo l'area di manovra di una saracinesca commette il reato di Violenza Privata (Art. 610 C.P.)? Se io dichiaro alle Forze dell'Ordine che devo far entrare la mia auto nel mio locale, e poi la lascio temporaneamente fuori sulla mia corte, posso incorrere in qualche contestazione?
2. La condotta di chi sposta deliberatamente i paletti mobili di un proprietario posizionati sulla sua corte per parcheggiare l'auto configura sempre il reato di Violenza Privata (Art. 610 C.P.)?
3. L'Articolo 610 C.P. è un reato istantaneo o richiede la reiterazione nel tempo dalla stessa persona? Ad esempio, se l'ostruzione dura 10-15 minuti o più ore da parte di un soggetto per una sola volta, scatta comunque il reato? Dopo quanti minuti ho il diritto di richiedere l'intervento dei Carabinieri per far identificare il proprietario del veicolo?
4. L'utilizzo di paletti esclusivamente mobili, poggiati sulla mia fascia piastrellata in assenza di marciapiede e senza alcuna opera fissa o permanente su suolo pubblico, può essere sanzionato ai sensi dell'Art. 22 del Codice della Strada?
Vi ringrazio”
Consulenza legale i 15/10/2026
Cerchiamo di rispondere alle domande di natura penale singolarmente.

Quanto alle domande 1 e 2, valga quanto segue.
Il delitto di violenza privata è posto a presidio della libertà morale, intesa sotto il duplice aspetto della libertà di autodeterminazione secondo motivi propri e della libertà di azione (cosiddetta esterna) sulla base delle scelte autonomamente effettuate dal soggetto.
Quanto alle condotte di parcheggio “abusivo”, la Cass. pen., Sez. V, 14/04/2023, n. 27559 ha specificato che “in tema di reati contro la persona, integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura sulla strada di accesso a un fabbricato in modo da rendere non impossibile, ma anche solo significativamente disagevole l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa nell'esercizio del proprio diritto di passaggio”.

Conseguentemente, il reato in analisi pare essere integrato nel caso di specie, almeno da punto di vista oggettivo.

A tal riguardo, lo spostamento dei paletti non configura un’ulteriore violenza privata ma è semplicemente parte della condotta posta in essere per perpetrare la violenza, il cui cuore, però, sta nel parcheggio selvaggio.

Nell’ipotesi che ciò avvenga, il fatto che la persona offesa dal reato faccia presente che, essendo impossibilitato ad accedere alla propria corte, lasci momentaneamente la macchina fuori, non incide sulla sussistenza del reato ma, anzi, ne è la conferma.

Rispondere alla domanda n. 3 è più complesso.

Il reato di violenza privata non è né abituale né a condotta reiterata o permanente.
Dal punto di vista formale si può sostenere che lo stesso sia a consumazione istantanea, ma tale assunto deve ben coordinarsi col concetto di violenza e con l’ evento.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che la violenza deve comunque essere idonea a coartare la libertà del soggetto e tale evento non può aversi laddove la condotta del soggetto agente non si estrinsechi per un apprezzabile lasso temporale.
Fare una valutazione precisa in merito è comunque difficile, perché varia a seconda dei casi.

Il problema più grande è l’elemento psicologico.
Pur essendo, infatti, la violenza privata punita a titolo di dolo (diritto penale) generico, è comunque necessario che il colpevole sappia che, mediante la sua condotta, impedisce la libertà di autodeterminazione altrui.
Tornando al caso di specie, dunque, è possibile concludere che il delitto in parola non verrà commesso dal parcheggiatore salturario (il quale probabilmente neanche sa che, mediante quel parcheggio, sta bloccando l’accesso altrui, vista anche la mancanza del passo carraio) ma da chi, conoscendo la situazione, continui imperterrito nella propria condotta, così coartando la libertà altrui e volendo effettivamente farlo.

Infine, in merito alla domanda n. 4, si rileva che, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sono considerate accessi soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Sulla base della descrizione fornita, non sembrerebbe che il posizionamento di paletti mobili su una fascia già esistente e la relativa pavimentazione integrino la realizzazione di un nuovo accesso, posto che - perlomeno secondo quanto si legge nel quesito - l'intervento si sarebbe limitato a delimitare e sistemare un'area già esistente, senza creare una nuova immissione veicolare sulla pubblica via.
Tuttavia, la questione va esaminata anche sotto il diverso profilo dell'occupazione di suolo pubblico. Infatti, l'art. 20 del Codice della Strada e la disciplina comunale in materia di canone unico patrimoniale assoggettano ad autorizzazione preventiva le occupazioni di suolo pubblico, anche quando siano realizzate mediante manufatti mobili, leggeri o privi di rilevanza edilizia. Pertanto, la circostanza che i paletti siano semplicemente appoggiati al suolo e non comportino opere permanenti non esclude, di per sé, la necessità di un titolo autorizzativo qualora essi occupino o sottraggano all'uso collettivo una porzione di suolo pubblico.

In conclusione, salvo il ricorrere di specifiche ipotesi di esenzione previste dalla normativa o dai regolamenti comunali applicabili, anche le occupazioni leggere e realizzate con elementi amovibili sono normalmente soggette a preventiva autorizzazione e al pagamento del canone unico patrimoniale. Pertanto, pur non apparendo configurabile, sulla base degli elementi disponibili, una violazione dell'art. 22 del Codice della Strada, potrebbero comunque assumere rilievo le disposizioni che disciplinano l'occupazione abusiva del suolo pubblico e le relative sanzioni.

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