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Articolo 20 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Occupazione della sede stradale

Dispositivo dell'art. 20 Codice della strada

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Massime relative all'art. 20 Codice della strada

Cass. pen. n. 17892/2015

L’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale) non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen., trattandosi di norme che agiscono su piani diversi, essendo poste la prima a tutela della sicurezza della circolazione stradale, l’altra a difesa del patrimonio.

Cass. pen. n. 9479/1997

Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettività giuridica delle due norme; la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).

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Cliente chiede
sabato 17/08/2024
“Possiedo una casa a pianterreno in un vicolo chiuso, del corso principale della mia città.
Come da antica tradizione, si era soliti mettere due tre sedie, davanti alla porta di casa, per prendere un po’ di sole e di aria.
Adesso invece si è aperto un bar- ristorante che ha pagato il suolo pubblico per mettere i suoi tavolini e sedie davanti la sua entrata.
Mi dicono che non possiamo più mettere le nostre sedie davanti alla porta di casa, nè stendere la biancheria nello stendino, davanti alla porta , perché altrimenti dovremmo pagare il suolo pubblico.
Preciso che l’area antistante la mia porta di casa è in comune con l’area antistante un altro portone la cui proprietaria non ha nulla da contestare se mi siedo davanti alla porta di casa mia.
La legge mi consente di sedermi davanti la mia porta di casa a pianterreno?”
Consulenza legale i 05/09/2024
La condotta descritta ossia l’occupazione della sede stradale antistante il suo appartamento con sedie configura un’occupazione di suolo pubblico che, in assenza di autorizzazione, è da ritenersi abusiva.
Infatti, l’art. 20 del Codice della Strada stabilisce che è “vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili” e, continua la norma, “chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero avendo avuto la concessione non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694”.

Pertanto, l’occupazione abusiva della sede stradale costituisce un illecito amministrativo che potrebbe essere sanzionato con una sanzione pecuniaria.

Diverso è, invece, l’ipotesi in cui la strada sia privata e non aperta al pubblico: in questo caso l’occupazione sarebbe consentita a prescindere dall’autorizzazione.