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Articolo 61 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari

Dispositivo dell'art. 61 Codice della proprietą industriale

1. I certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti(1).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 21, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.

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