1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. [Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.] (1)
3. [L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice.] (1)