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Articolo 162 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti

Dispositivo dell'art. 162 Codice dell'ambiente

1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.

3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche.

Massime relative all'art. 162 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 357/2010

Va dichiarata la intervenuta parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2 della provincia autonoma di Trento. Il sopravvenuto art. 22, comma 1, della citata L.P. n. 19 del 2009 della Provincia autonoma di Trento, entrata in vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 73 della stessa legge, ha infatti modificato il censurato art. 56, comma 1, della L.P. n. 2 del 2009 della Provincia autonoma di Trento, inserendo, dopo la frase "dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies ", le seguenti parole: ", comma 2, primo periodo,". Per effetto di tale modificazione, la disposizione censurata stabilisce che: "La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell'articolo 8-sexies, comma 2, primo periodo, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 [...], disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi". La limitazione della competenza della Giunta provinciale ad attuare le sole finalità previste dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 8-sexies esclude che detta Giunta possa provvedere in ordine alla determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione. Poiché non è contestato che la disposizione abrogata non abbia avuto applicazione, ne risulta che la modifica del testo della disposizione censurata è satisfattiva per il ricorrente e che, di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul punto. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 1, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2 della Provincia di Trento sia nel testo originario sia in quello vigente, quale modificato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 della Provincia di Trento, che, in relazione al servizio idrico integrato, prevede l'attribuzione alla Giunta provinciale della competenza di determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria corrispondente al servizio di depurazione ove non istituito. Infatti, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, donde la conclusione che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente.

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