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Articolo 56 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione

Dispositivo dell'art. 56 Codice dell'ambiente

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare:

  1. a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
  2. b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
  3. c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
  4. d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
  5. e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
  6. f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
  7. g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
  8. h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
  9. i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
  10. l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
  11. m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
  12. n) il riordino del vincolo idrogeologico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di:

  1. a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
  2. b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

Massime relative all'art. 56 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 44/2011

È incostituzionale l'art. 1, 12° comma, ultima parte, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, Campania, nella parte in cui prevede il finanziamento con fondi comunitari (Risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FERS), da parte della regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra. È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 12, ultima parte, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2 della Regione Campania - il quale prevede il finanziamento con fondi comunitari (Risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR), da parte della Regione, della realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra - per violazione sia del primo che del secondo comma, lett. s), dell'art. 117, Cost. Premesso che, scopo della disposizione impugnata è l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti nel tratto costiero indicato, essa, individuando un rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, consente che lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento. Pertanto, la disposizione regionale è "macroscopicamente derogatoria" delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, dal momento che la Direttiva n. 2000/60/CE che promuove la protezione delle acque territoriali e marine, tra i requisiti minimi del programma di misure adottande dagli Stati membri, prevede che queste non possano in nessun caso condurre, in modo diretto o indiretto, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. L'intervento previsto dalla norma censurata contrasta, altresì, con la disciplina statale di tutela delle acque dall'inquinamento contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice di contratti pubblici), la quale è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e che, con specifico riguardo agli scarichi è approntata in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, comunque, entro specifici valori limite che sono inderogabili dalle Regioni, con obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. La finalità dichiarata dalla disposizione regionale di porre rimedio all'erosione costiera, "è, verosimilmente, un pretesto per giustificare un intervento legislativo in una materia di competenza regionale", posto che detta finalità è "tecnicamente irrealizzabile con la misura individuata che ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra". Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

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