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Articolo 54 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 54 Codice dell'ambiente

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

  1. [a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;] (1)
  2. b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;
  3. c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
  4. d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
  5. e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
  6. f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;
  7. g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
  8. h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
  9. i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
  10. l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
  11. m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
  12. n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;
  13. o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
  14. p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
  15. q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
  16. r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
  17. s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
  18. t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
  19. u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
  20. v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
  21. z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
  22. z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
  23. z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.

Note

(1) Lettera abrogata dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Massime relative all'art. 54 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 159/2012

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 2011, Toscana, il quale, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fa ricadere nella nozione di "acque superficiali", oltre l'intera area occupata dal "corpo idrico", secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del citato D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. L'introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela, costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non potendo essere considerata un'interpretazione autentica per la mancanza del requisito della identità di fonte fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta. Resta assorbita l'ulteriore censura. È costituzionalmente illegittimo l'art. 11 della L.R. n. 41 del 2011, Toscana, in quanto nell'estendere la nozione di acque superficiali, quale delineata dal legislatore statale, non solo al, più specifico, concetto di "corpo idrico superficiale", ma a tutta la fascia limitrofa al corpo idrico, entro il limite di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, il legislatore regionale ha esteso, al di là dell'ambito oggettivo fissato dal legislatore statale, il regime esonerativo previsto dal c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) per le sole acque superficiali, così come definite dall'art. 54, c. 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006. Siffatta deroga - prescindendo da quelle che pur ne possono essere state le ragioni pratiche,- poiché va ad incidere, riducendone il livello di tutela, sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti (che la costante giurisprudenza ha ascritto alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema") riservata, ai sensi dell'art. 117, c. 2, let. s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato esula dagli ambiti competenziali affidati alla potestà legislativa delle Regioni. È incostituzionale l'art. 11, L.R. 5 agosto 2011, n. 41, Toscana, nella parte in cui prevede che, ai fini di cui all'art. 185, 3 comma, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), ricada nella nozione di "acque superficiali", oltre l'intera area occupata dal "corpo idrico", anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente.

Corte cost. n. 164/2009

È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale - l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, Regione Valle d'Aosta. Tale normativa, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall'art. 142 del Codice del paesaggio e dei beni culturali, nonché dall'originario articolo 34 della precedente L.R. n. 11 del 1998, ha violato la norma statale di grande riforma economico-sociale che impone il vincolo paesaggistico ed elenca le aree tutelate per legge senza distinguere tra laghi naturali e laghi artificiali, l'equiparazione dei quali è del resto desumibile anche dall'art. 1 del D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e dagli artt. 54 e 74 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

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