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Articolo 298 ter Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Principi generali

Dispositivo dell'art. 298 ter Codice dell'ambiente

1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica:

  1. a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;
  2. b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto.

Massime relative all'art. 298 ter Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 235/2009

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Calabria e Puglia avverso l'art. 299, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 Cost., dal momento che la norma impugnata, secondo cui l'azione ministeriale si svolge, normalmente, in collaborazione con le Regioni, non è idonea a ledere le competenze di queste ultime. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso l'art. 299, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76 e 118 Cost., dal momento che in relazione a tali parametri non è stata svolta alcuna argomentazione da parte della ricorrente. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Calabria e Puglia avverso l'art. 299, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. La norma impugnata, secondo cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con quelli dell'economia e delle attività produttive, fissa i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale, non realizza una interferenza nelle attribuzioni legislative regionali. I rapporti tra la competenza legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" e le competenze regionali su altre materie, sulle quali la disciplina statale ambientale può incidere, sono nel senso che la disciplina unitaria del bene ambiente prevale su quella regionale, rappresentando, per quest'ultima, un limite, salva la facoltà per le Regioni di dettare norme di tutela ambientale più elevate, nell'esercizio di competenze loro proprie. Pertanto, lo Stato detta, in questo ambito, una disciplina inderogabile in peius, che si impone all'autonomia delle Regioni e le vincola. Nel giudizio di legittimità costituzionale dì numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevato con ricorsi delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 304, comma 3, 304, comma 2, 306, commi 1, 2 e 5, 309, comma 1, 311, 312 e 313, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni.

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