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Articolo 22 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Studio di impatto ambientale

Dispositivo dell'art. 22 Codice dell'ambiente

1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
  2. b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
  3. c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
  4. d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
  5. e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
  6. f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

  1. a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
  2. b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
  3. c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.

Massime relative all'art. 22 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 3034/2018

Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, atteso che la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all'utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternativi possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto e più in generale dell'opera da realizzare, la seconda, invece, è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto.

Cons. Stato n. 1541/2012

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), da redigere ai fini del procedimento di V.I.A., deve contenere una prima valutazione concernente gli impatti che l'intervento preso in esame è idoneo ad arrecare sulle principali matrici ambientali, tenuto conto della definizione della funzione e dei contenuti del S.I.A. di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) ed, in particolare, agli artt. 5 e 22 e allegato VII. Siffatto Studio deve integrare il progetto definitivo; contenere i dati sui "principali impatti sull'ambiente" provocati dalla realizzazione e gestione dell'impianto (nella specie una discarica), l'analisi degli "impatti negativi rilevanti" e le misure previste per il monitoraggio, descrivendo "le componenti dell'ambiente" su cui il progetto può avere un rilevante impatto e le relative conseguenze. È, dunque, palese che lo Studio deve avere un notevole grado di completezza e articolazione, in quanto integrante la fase progettuale definitiva e, soprattutto, perché finalizzato ad individuare gli effetti ambientali del progetto, inclusi i possibili effetti "cumulativi", mediante una "prima valutazione" degli effetti stessi che non può che spettare a chi propone l'opera, ne indica i contenuti e ne assume con ciò la conoscenza dei potenziali effetti ambientali, attivando una dialettica procedimentale nel cui ambito dovrà poi la competente Amministrazione assumere, a sua volta, la responsabilità di valutare quanto le è stato prospettato. (Nel caso di specie si è ritenuto corretta l'impugnata decisione di disporre la rinnovazione della procedura di V.I.A., dovendo il S.I.A. descrivere lo stato dei luoghi, nonché valutare tutti gli impatti cumulativi di tutte le attività ambientalmente rilevanti presenti nell'area di interesse, precedentemente non adeguatamente descritti)

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