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Articolo 8 bis Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

Dispositivo dell'art. 8 bis Codice dell'ambiente

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.

Massime relative all'art. 8 bis Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 4845/2017

La VIA, ancorché positiva, non è effettivamente idonea ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto (che si intende realizzare), la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale; è questa che costituisce il provvedimento lesivo di qualsivoglia posizione di interesse contraria all'evento (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 3841/2011).

Cons. Stato n. 4471/2017

La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale. È una procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente.

Una disciplina in ordine alla assoggettabilità alla VAS è vigente nell'ordinamento interno sin dal 31 luglio 2007; la nuova regolamentazione, più stringente, del 2008 (D.Lgs. n. 4 del 2008), detta nuove disposizioni transitorie, che non disciplinano (più) l'ipotesi che il subprocedimento sia stato precedentemente avviato, ed abroga contestualmente la precedente disciplina transitoria; la nuova regolazione fa assumere rilievo centrale alla approvazione, ricollegando l'annullabilità alla mancata sottoposizione dei provvedimenti amministrativi alla VAS (Riforma della sentenza del T.a.r. Umbria, Perugia, sez. I, n. 95/2015).

Cons. Stato n. 836/2016

Nel sistema vigente, ai fini delle valutazioni ambientali (VIA e VAS), l'ambiente rileva non solo o non tanto come paesaggio, ma in particolare come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, finanche degli aspetti scientifico naturalistici (quali quelli sulla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti in specificamente ai profili estetici della zona (Conferma con diversa motivazione della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 1203/2013).

Cons. Stato n. 975/2015

La valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) e la valutazione di progetti (VIA) hanno entrambe la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Più in particolare: a) la valutazione ambientale di piani e programmi ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione delle relative previsioni, con considerazioni specificamente ambientali, che siano tali da guidare l'amministrazione nell'effettuazione nelle scelte discrezionali, tipiche, per l'appunto, dei piani e dei programmi; b) la valutazione di singoli progetti avviene invece sulla base della progettazione preliminare ed ha l'obiettivo di verificare l'impatto sull'ambiente dell'opera progettata. (Conferma con diversa motivazione T.a.r. Basilicata, Sezione I, n. 527/2013).

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