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Articolo 293 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Combustibili consentiti

Dispositivo dell'art. 293 Codice dell'ambiente

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo più elevati di quelli fissati nell'Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.

Massime relative all'art. 293 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 1985/2014

In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il "coke" da petrolio (o "pet-coke"), commercializzato come combustibile, è escluso dal campo di applicazione della generale disciplina autorizzatone dei rifiuti solo quando siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo e una percentuale di materie volatili eccedenti i parametri normativi, così da doversi qualificare come rifiuto pericoloso). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Taranto, 16 gennaio 2013).

Cass. pen. n. 28229/2008

Il coke da petrolio (o pet-coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dall'art. 293, D.Lgs. n. 152 del 2006 - che prescrive che negli impianti disciplinati dal Titolo I e dal Titolo II della parte quinta (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, alle condizioni ivi fissate - e solo in tal caso opera il disposto del precedente art. 185 che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, contemplava (al primo comma lett. i), prima della riformulazione della disposizione ad opera del successivo decreto correttivo: art. 2, comma 22, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo, sicché non trovava applicazione in particolare la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest'ultima invece era - ed è tutt'ora - pienamente operante ed applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo, come nell'ipotesi in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'Allegato X cit., e richieda quindi un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità. Il coke da petrolio (o pet-coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dall'art. 293 del D.Lgs. n. 152/2006 che prescrive che negli impianti disciplinati dal Titolo I e dal Titolo II della Parte V (norme in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera) diversamente, ovvero ove non risultino soddisfatte le condizioni prescritte in attuazione all'art. 293, nell'Allegato X alla Parte V, e quindi il coke richieda un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità, esso costituisce a tutti gli effetti un rifiuto. In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet-coke) commercializzato e destinato alla produzione, è consentita purché siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, trova applicazione la generale disciplina autorizzatoria prevista per l'attività di gestione dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'Allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006, richiedendo dunque un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità). (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 23 Gennaio 2008).

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