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Articolo 283 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 283 Codice dell'ambiente

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

  1. a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
  2. b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
  3. c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
  4. d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
  5. d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
  6. e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
  7. f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
  8. g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
  9. h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  10. i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale;
  11. l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  12. m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192(1).;
  13. n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

Note

(1) Le lettere i) e m) sono state modificate dall'art. 1, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102.

Massime relative all'art. 283 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 250/2009

Va dichiarata l'inammissibilità, per assenza di censure alla norma impugnata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Cass. civ. n. 25520/2006

La parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta dall'art. 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la norma in esame, e nel D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova disciplina della materia, nonché, da ultimo, nell'art. 283, comma primo, lettera i), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli utenti il pagamento del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e di determinarne l'importo. (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Piacenza, 29 Dicembre 2003).

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