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Articolo 264 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Abrogazione di norme

Dispositivo dell'art. 264 Codice dell'ambiente

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:

  1. a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
  2. b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
  3. c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo 9 e dell'articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
  4. d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies;
  5. e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
  6. f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  7. g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  8. h) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
  9. i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
  10. l) l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
  11. m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'artico 38, comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI";
  12. [n) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;] (1)
  13. o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
  14. p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note

(1) Lettera soppressa dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Massime relative all'art. 264 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 1344/2019

In tema di TARSU, la mancata tempestiva adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, del decreto di cui all'ultima parte dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152 del 2006 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 4 del 2008) con il quale sono fissati i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, non fa venir meno il relativo potere regolamentare dei Comuni, poiché la norma transitoria dettata dall'art. 265, comma 1, dello stesso decreto prevede che la normativa previgente continui ad operare fino all'emanazione di quella di attuazione di cui alla parte quarta del medesimo decreto

Cass. civ. n. 4960/2018

In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari, ove non sia stata attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani, ma sono assoggettati ad una specifica disciplina che prevede il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, con la conseguenza che i regolamenti comunali che abbiano proceduto a tale assimilazione, avvalendosi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), devono essere disapplicati "in parte qua" dal giudice tributario, ferma restando, ai fini impositivi, la disciplina stabilita per i rifiuti speciali di cui all'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB. REG. FIRENZE, 3 marzo 2014).

Cass. civ. n. 29113/2017

In caso di fallimento del soggetto proprietario di aree inquinate, il Comune ha diritto all'ammissione allo stato passivo per le somme corrispondenti ai costi di ripristino ambientale, atteso che per le fattispecie sostanziali (per le quali si ha riguardo cioè ai profili dell'integrazione dell'inquinamento, del suo accertamento e del procedimento di accertamento dei costi), ove perfezionatesi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), deve ritenersi la perdurante vigenza del D.M. n. 471 del 1999, il quale, dando attuazione all'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi), in essere al tempo del sorgere del dovere di recupero ambientale del bene, consente all'ente territoriale, in ipotesi di sito inquinato oggetto di procedura esecutiva immobiliare o di procedure concorsuali, di insinuarsi al passivo fallimentare per una somma corrispondente all'onere di bonifica, preventivamente determinato in via amministrativa in base ad apposita stima. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 5 luglio 2012).

Cons. Stato n. 3165/2014

Qualora sia risultata l'attività inquinante di una impresa, legittimamente l'amministrazione emana nei suoi confronti il provvedimento previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (poi sostituito dall'art. 264 del D.Lgs. n. 152 del 2006), gravano sulla medesima impresa l'onere di provare quale sia stata, diversamente da quanto opinato dall'amministrazione, la reale e diversa dinamica degli avvenimenti e a quale diverso soggetto vada addebitata la condotta causativa dell'inquinamento.

Cass. civ. n. 5377/2012

In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari, nel regime applicabile "ratione temporis" fino all'abrogazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per effetto dell'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti solidi urbani, ma ad essi si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, con la conseguenza che sono escluse dalla superficie imponibile quelle sole parti dell'immobile in cui, per struttura e destinazione, il contribuente provi si formino esclusivamente rifiuti speciali. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 7 maggio 2007).

Cons. Stato n. 3721/2011

L'art. 17, comma 14, D.Lgs. n. 22 del 1997 è norma che si riferisce all'approvazione di progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale, per la quale è necessario il concerto tra più Ministeri e l'intesa con la Regione territorialmente competente. Tale norma (abrogata, con tutto il D.Lgs. n. 22 citato, dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) attiene comunque alla gestione dei rifiuti e fa esplicitamente salve le disposizioni specifiche particolari o complementari e si riferisce all'obbligo gravante sul soggetto che cagioni, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, il quale è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze, sez. II, n. 1399/2009).

Cass. pen. n. 41839/2008

Il potere-dovere del giudice di disapplicare la normativa nazionale per contrasto con le direttive europee riguarda le ipotesi di contrasto con una norma comunitaria dotata di efficacia diretta negli ordinamenti interni e tali non sono (poiché non sono self executing) le direttive alle quali ha dato attuazione il decreto Ronchi. La sentenza interpretativa della Corte di giustizia la quale rilevava un contrasto del diritto interno rispetto a una direttiva comunitaria non direttamente applicabile poteva costituire il presupposto non per la disapplicazione della norma nazionale, ma di una questione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. L'art. 264, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006 ha abrogato espressamente la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, legge n. 178/2002 e ha introdotto una nuova definizione di sottoprodotto, sottratto, a determinate condizioni, all'applicazione della disciplina sui rifiuti. A fronte di tale più recente normativa la disciplina di cui all'art. 14 costituisce comunque nel caso concreto "norma più favorevole" per l'imputato e conseguentemente deve essere applicata ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p.

Cass. pen. n. 44289/2007

L'abrogazione, per effetto dell'art. 264, D.Lgs. n. 152/2006, delle norme ex artt. 14, comma 1, e 51, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997 non esclude la piena continuità normativa della previsione penale di dette norme con quella prevista dall'art. 256, comma 2, in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

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