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Articolo 3 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi

Dispositivo dell'art. 3 Codice dell'ambiente

1. [Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.](1)

2. [Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.](1)

3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. [Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.](1)

5. [Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.](1)

Note

(1) Comma soppresso dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

Massime relative all'art. 3 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 2881/2019

Nelle procedure di affidamento dei servizi di igiene ambientale è legittimo che l'amministrazione pubblica richieda quale requisito necessario per la qualificazione dell'operatore economico che intenda partecipare alla relativa gara quello dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che attribuisce al Governo il potere di modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale - sollevate in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma sesto, Cost., per ritenuta insussistenza di garanzie adeguate a salvaguardia del principio di leale collaborazione. Lo Stato ha, infatti, competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e, dunque, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., anche competenza regolamentare nelle materie di propria esclusiva competenza; sicché non è possibile negare la sussistenza in capo allo Stato del potere regolamentare contestato, trattandosi di regolamenti di attuazione ed integrazione in materia ambientale, che lo Stato può emanare senza obbligo di coinvolgimento delle Regioni.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di modifica e integrazione delle norme tecniche in materia ambientale - sollevate in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., dato che le ricorrenti lamentano una lesione meramente eventuale delle loro attribuzioni costituzionali, riferita cioè non all'astratta attribuzione del potere regolamentare, ma al possibile concreto contenuto lesivo degli emanandi regolamenti, in quanto invasivo della propria sfera di competenza.

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