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Articolo 56 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Questioni ed eccezioni non riproposte

Dispositivo dell'art. 56 Codice del processo tributario

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

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Romano B. chiede
lunedģ 31/08/2020 - Lombardia
“Buongiorno
Mi è stato respinto il ricorso (IMU) dalla commissione tributaria provinciale con la motivazione "la commissione rileva in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità dei ricorsi..."
Ho presentato l'appello in commissione tributaria regionale senza riproporre le domande poste a quella provinciale.
Le domande vanno ripetute??
Se SI, come devo fare per depositare una richiesta in tal senso? Non sono avvocato.
Non c'è ancora la data dell'udienza
PS: preferisco pagare i 29,90€ con il bonifico bancario
Attendo riscontro
Grazie”
Consulenza legale i 15/09/2020
In considerazione del fatto che è già stato proposto appello avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non si entra nel merito di tutte le problematiche connesse all’improcedibilità e all’inammissibilità del ricorso e ci si sofferma esclusivamente sull’effettivo tema principale della questione, ossia sul tema delle questioni ed eccezioni non accolte e non riproposte in appello.
Sul punto è fondamentale muovere dall’art. 56 del D. Lgs. n. 546/1992, in base al quale “le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate”.
Come precisato nella Circolare n. 98 del 23/04/1996, la norma sostanzialmente riproduce quello che è il contenuto della disposizione dell’art. 346 del c.p.c., con l'unica differenza che tale ultima norma fa riferimento alle “domande ed eccezioni”, anziché alle “questioni ed eccezioni”.
La comminatoria della decadenza dalle domande e dalle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello è basata sul presupposto di una presunzione assoluta di rinuncia alle medesime.
L’effetto della mancata riproposizione delle questioni ed eccezioni è il cosiddetto giudicato interno o implicito, disciplinato dall’art. 329 del c.p.c..
In considerazione di tutto quanto prima detto, si reputa necessario che l’atto di appello contenga la riproposizione analitica delle domande non accolte nel giudizio gravato, corredate dai motivi già a suo tempo esposti a supporto delle stesse.

Si fa rilevare che è opportuna la riproposizione di tutti i motivi, anche di quelli non esaminati (come nel caso di specie per effetto della pronuncia di improcedibilità) o non accolti, al fine di impedire che su questi si formi, in presenza della presunta acquiescenza della parte, il giudicato interno.
Riguardo ai mezzi attraverso cui ovviare a tale dimenticanza, occorre considerare che il D. Lgs. n. 546/92 prevede la possibilità di presentare memorie integrative e memorie illustrative.
Di queste ultime si occupa il comma 2 dell’art. 32 del codice proc. tributario, richiamato anche nel giudizio di appello per effetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del codice proc. tributario.
In base a tale articolo, fino a dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
Tuttavia, come precisato nella Circolare n. 98, sopra citata, il legislatore, con le espressioni “memorie illustrative” (da depositarsi fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione) e “brevi repliche” (consentite fino a cinque giorni prima), ha inteso evidenziare come questa sia una fase di precisazioni in cui le parti possono sviluppare motivi già dedotti ma non proporre motivi aggiunti.
Pertanto, la natura degli scritti difensivi in argomento sembra essere più affine alle “memorie conclusionali” (che l'art. 190 del c.p.c. prevede nel giudizio civile ordinario) che non, per quanto riguarda l'ufficio, alla memoria di costituzione per resistere al ricorso da depositarsi, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 23 del codice proc. tributario, entro sessanta giorni dalla notifica o ricezione dello stesso.
Delle memorie integrative si occupa, invece, il comma 2 dell'art. 24 del codice proc. tributario, che prevede la possibilità per il ricorrente di integrare i motivi del ricorso ma solo se l’integrazione è resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.
In tal caso, infatti, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito, la produzione di motivi aggiuntivi da effettuarsi mediante atto avente i medesimi requisiti del ricorso.
Come precisato nella Circolare n. 98/96 l'ammissibilità della memoria integrativa è subordinata al verificarsi di una condizione dipendente da una precisa attività processuale della controparte: il deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.
Si rammenta in proposito che la norma de qua non prevede alcuna comunicazione dell’avvenuto deposito di documenti e memorie a cura della segreteria e che quindi la sua conoscenza rientra nel generale onere delle parti di seguire le reciproche attività processuali mediante la consultazione del fascicolo processuale.

Una soluzione potrebbe essere, quindi, quella di verificare il deposito delle costituzioni di parte resistente e di produrre una memoria integrativa per controbattere alle motivazioni di parte avversa cercando di riproporre in quella sede i motivi non riproposti in appello.
Si raccomanda, in questo caso, di rispettare le disposizioni di cui agli artt. 18, 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5 e 23, comma 3 del Codice processo tributario, in considerazione del fatto che la memoria integrativa, con gli elementi di novità che comporta in ordine ai motivi, ha più la struttura del ricorso che quella della memoria illustrativa di cui al citato art. 32, comma 2.

Altra soluzione potrebbe essere, invece, quella di attendere la sentenza del giudice di appello e, nel caso in cui lo stesso non si fosse pronunciato nel merito per effetto delle domande ed eccezioni non riproposte, denunciare l’erroneità della decisione in Cassazione sulla base di un consolidato orientamento della stessa.
A questo proposito si cita, inter alia, la recente sentenza n. 33580 depositata il 18 dicembre 2019, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva eccepito proprio il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 53 e 56 del D. Lgs. n. 546/1992 per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile l’appello per la mancata specifica riproposizione delle originarie domande di merito, nonostante la C.T.P. avesse dichiarato inammissibile il ricorso.
Secondo la Corte, infatti, come da consolidato orientamento, qualora l’impugnazione investa una pronuncia che abbia negato il diritto alla decisione nel merito, l’appellante, nel proprio atto di gravame, può limitarsi a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare l’atto introduttivo del primo grado senza dover necessariamente riprodurre le ragioni di merito che potranno essere conosciute comunque dal giudice d’appello dalla semplice visione dell’atto contenuto nel fascicolo dell’appellante o in quello d’ufficio.
Inoltre, aggiunge la Corte, l’impugnazione della pronuncia che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, come avvenuto nella specie, ripropone implicitamente la domanda principale del ricorso originario. Ciò soprattutto quando nell’atto si fa esplicito rinvio nelle conclusioni al ricorso introduttivo.
Queste stesse obiezioni potrebbero comunque essere oggetto anche della memoria di cui si è detto prima se la parte resistente le eccepisce in sede di controdeduzioni.