La norma in esame si occupa di disciplinare la
sospensione della sentenza impugnata con ricorso in Cassazione. Tale istituto trova la propria
ratio nel principio di
effettività della tutela essendo volto ad assicurare un efficace esercizio del
diritto di difesa delle parti, le quali potrebbero subire un grave pregiudizio nel tempo necessario alla decisione del ricorso.
In particolare, si prevede che il
Consiglio di Stato possa
sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le “altre opportune
misure cautelari”. Anche in tal caso, pertanto, vige il principio di atipicità della tutela cautelare.
Per quanto riguarda il procedimento da osservare per l’adozione delle misure cautelar opportune, nello specifico, il
legislatore richiama:
-
l’art. 55 c.p.a., commi 2, 5, 6 e 7 relativo alle misure cautelari collegiali;
-
l’art. 56 c.p.a., commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5, relativo alle misure cautelari monocratiche.
Per la sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, comunque, la norma richiede che ricorra un duplice presupposto:
- che sia presentata un’apposita
istanza previamente notificata alle altre parti;
- che sussistano condizioni di
eccezionale gravità ed urgenza.
Conclusivamente, la norma prevede sia
trasmessa alla cancelleria della
Corte di cassazione una copia dell’
ordinanza di sospensione.