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Articolo 71 bis Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti dell'istanza di prelievo

Dispositivo dell'art. 71 bis Codice del processo amministrativo

1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Spiegazione dell'art. 71 bis Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare gli effetti dell’istanza di prelievo, cioè dell’istanza ex art. 71co. 2. con cui si segnala la particolare urgenza del ricorso.
Ebbene, il legislatore dispone che, nel caso sia presentata un’istanza di questo genere, il giudice
  • accerta la completezza del contraddittorio;
  • accerta la completezza dell'istruttoria;
  • sente sul punto le parti costituite;
  • possa definire il giudizio, in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata.
Va segnalato che l’istanza di prelievo costituisce una condizione di proponibilità per il ricorso volto a ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della Legge c.d. Pinto (L. n. 208/2015).

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