La norma in esame disciplina gli aspetti pratici dell’
intervento volontario, cioè l’“ingresso” nel processo amministrativo già pendente di un terzo che ne abbia interesse. Per maggiori dettagli circa la posizione giuridica del terzo interveniente, si rimanda all’art.
28 c.p.a.
Può qui ricordarsi, semplicemente, che l’intervento volontario ha natura
adesiva dipendente, nel senso che l’interventore aderisce alle ragioni delle parti del giudizio. A seconda che l’intervento sia diretto a sostenere le argomentazioni sostenute dal ricorrente o dall’Amministrazione resistente o di un controinteressato, poi, si può distinguere tra intervento “
ad adiuvandum” e intervento “
ad opponendum”.
Quanto agli aspetti pratici, la norma prevede che l’intervento volontario si propone con un
atto diretto al giudice, il quale deve contenere
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l’indicazione delle generalità dell’interveniente;
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l’indicazione delle ragioni su cui si fonda l’intervento;
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i documenti giustificativi;
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la sottoscrizione.
Tale atto di intervento deve essere
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notificato alle altre parti (con le modalità previste dall’art. 170 c.p.c. per le parti costituite);
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depositato nei termini di cui all’art. 45 c.p.a. o fino a trenta giorni prima dell’udienza nei casi di cui all’art. 28 co. 2 c.p.a.
Conclusivamente va segnalato che queste regole sull’intervento sono state estese dall’art.
38 c.p.a. a tutte le tipologie di giudizi, compresi giudizi di impugnazione e riti speciali, salvo che una disposizione espressa non vi si opponga.