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Articolo 17 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 17 Codice del consumo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste(1).

Note

(1) Comma modificato dal D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23.

Spiegazione dell'art. 17 Codice del consumo

L’omissione della indicazione del prezzo per unità di misura ovvero l’indicazione dello stesso senza il rispetto delle modalità qui previste è sanzionabile con una multa che può variare da € 516,46 ad € 3.098,74, sanzione prevista dall’art. 22 del D.lgs. n. 114/98, a cui la norma in esame rinvia.

In particolare, secondo quanto disposto dall’ultimo comma della norma appena citata, è il Sindaco del Comune in cui la violazione ha avuto luogo l’autorità competente ad irrogare la sanzione (alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento).

Va precisato che, qualora la mancata o inesatta indicazione del prezzo per unità di misura dovesse anche configurare un’ipotesi di pubblicità ingannevole o pubblicità comparativa illecita, alla sanzione prevista dalla norma in esame si aggiungeranno anche le sanzioni dettate per tali comportamenti (di competenza, in questo caso, dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato).

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