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Articolo 4 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

Dispositivo dell'art. 4 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Massime relative all'art. 4 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. Stato n. 17/2018

Ai fini della tutela vincolistica archeologica basta che il complesso delle aree archeologiche risulti adeguatamente definito e che la misura adottata col vincolo appaia adeguata alla finalitā di pubblico interesse cui esso č preordinato.

Cons. Stato n. 844/2016

Gli artt. 4 e 5 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), impongono la cooperazione con lo Stato quale presupposto per l'esercizio da parte delle regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale).

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