(massima n. 1)
La fase processuale che si svolge innanzi all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente, tanto che l'art. 99, comma 4, consente all'Adunanza plenaria di decidere l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto. Conseguentemente la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione all'Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, c.p.a., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell'ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente. (Sospende l'esecutività della sentenza del Tar Lazio Latina, sez. I, n. 172/2018).