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Articolo 224 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Avvisi con cui si indice una gara

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 224 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalitā:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarā aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) č stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresė i termini previsti dall'articolo 227.]

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