Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17; Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro "profilo di committente", di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto del disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7. L'avviso periodico indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purchè indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari. 10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.]
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro "profilo di committente", di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto del disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7. L'avviso periodico indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purchè indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari. 10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.]