Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attivitą in un Paese terzo (art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attivitą in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunitą.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attivitą che considerano esclusa in virtł del comma 1.]
1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attivitą in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunitą.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attivitą che considerano esclusa in virtł del comma 1.]