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Articolo 216 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Concessioni di lavori e di servizi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 216 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 18, direttiva 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o pił attivitą di cui agli articoli da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivitą. 1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o pił attivitą di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, č tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.]

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