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Articolo 208 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Gas, energia termica ed elettricitā

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 208 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivitā:
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non č un'amministrazione aggiudicatrice non č considerata un'attivitā di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato č l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attivitā non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricitā, la presente parte si applica alle seguenti attivitā:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricitā;
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricitā.
4. L'alimentazione con elettricitā di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non č un'amministrazione aggiudicatrice non č considerata un'attivitā di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricitā da parte dell'ente interessato avviene perchč il suo consumo č necessario all'esercizio di un'attivitā non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.]

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