Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivitą una o pił attivitą tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtł di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autoritą competente.
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtł di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o pił soggetti l'esercizio di una attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacitą di altri soggetti di esercitare tale attivitą.]
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivitą una o pił attivitą tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtł di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autoritą competente.
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtł di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o pił soggetti l'esercizio di una attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacitą di altri soggetti di esercitare tale attivitą.]