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Articolo 207 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Enti aggiudicatori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 207 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivitą una o pił attivitą tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtł di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autoritą competente.
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtł di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o pił soggetti l'esercizio di una attivitą di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacitą di altri soggetti di esercitare tale attivitą.]

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