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Articolo 146 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 146 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.]

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