Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo 70, comma 8. 1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.]
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo 70, comma 8. 1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.]