Cass. pen. n. 45936/2019
Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. (Nella motivazione della decisione, relativa a sequestro preventivo, disposto prima del fallimento, ai fini della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Corte ha precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, poiché anch'essi fanno parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fall.).
Cass. pen. n. 38573/2019
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il curatore fallimentare, quale organo titolare di una funzione pubblica, è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro eseguito dopo la dichiarazione di fallimento su beni appartenenti alla massa attiva, in quanto tale misura, avendo natura provvisoria, può essere in tutto o in parte annullata o revocata, così consentendo al curatore di recuperare la potestà gestoria sui beni stessi. (A fondamento del principio affermato, la Corte ha richiamato gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificati dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, interpretati anche alla luce dell'art. 320 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - la cui entrata in vigore è fissata al 15 agosto 2020 -, che attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti dei provvedimenti in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione).
Cass. pen. n. 27262/2019
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un'impresa non essendo titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. (In motivazione la Corte ha richiamato, a conferma dell'attuale assenza di legittimazione, la previsione del "nuovo codice della crisi di impresa" che, solo a decorrere dalla entrata in vigore nel 2020, attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti del decreto di sequestro e delle ordinanze in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione).