(massima n. 1)
Il curatore fallimentare č legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. (Nella motivazione della decisione, relativa a sequestro preventivo, disposto prima del fallimento, ai fini della confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Corte ha precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolaritą del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, poiché anch'essi fanno parte della massa attiva che entra nella disponibilitą della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fall.).