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Articolo 279 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Condizioni temporali di accesso

Dispositivo dell'art. 279 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente(2).

2. [[ABROGATO]](1).

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 279 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Prima dell'odierna riforma, tanto la legge fallimentare quanto la L. 3/2012, imponevano al debitore che volesse beneficiare dell'esdebitazione di attivare uno specifico procedimento (art. 142 ss. l.f.), al quale poteva però avere accesso solo in seguito alla chiusura della procedura liquidatoria.
Con l'emanazione del Codice, il legislatore ha colto l'occasione per agevolare notevolmente l'accesso a suddetto beneficio, prevedendo anzitutto che il debitore abbia diritto di profittarne qualora:
  • siano decorsi tre anni dall'apertura della procedura
  • la procedura sia stata chiusa prima di tre anni dalla sua apertura

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