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Articolo 282 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Condizioni e procedimento di esdebitazione

Dispositivo dell'art. 282 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni(1).

2. L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode(1).

2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie(1).

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 43, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 282, comma 1; (con l'art. 43, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 282, comma 2; (con l'art. 43, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 282; (con l'art. 43, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 282, comma 3; (con l'art. 43, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 282, rubrica.

Spiegazione dell'art. 282 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è volta ad agevolare l'accesso del debitore sovraindebitato al beneficio dell'esdebitazione. In caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, si prevede infatti che l'effetto esdebitatorio si produca ex lege, al momento della chiusura della procedura oppure una volta decorsi tre anni dalla sua apertura.
Il ruolo del Tribunale è limitato ad una mera ricognizione di un effetto già prodottosi o che non si è potuto produrre in ragione della sussistenza di una delle cause ostative indicate all'art. 280 CCI (non è in ogni caso richiesta una specifica istanza da parte del debitore). Va notato, tuttavia, che parallelamente la norma prevede una preclusione ulteriore per il soggetto sovraindebitato che abbia contribuito a determinare o aggravare il proprio stato di crisi o di insolvenza, mediante condotte gravemente negligenti oppure dirette a frodare il ceto creditorio.

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